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La pace fiscale su pvc e atti di accertamento

2018-11-07 08:01:00

Il 24.10.2018 è entrato in vigore il Decreto Fiscale (D.L. 119/2018), pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 23.10.2018. Il decreto si apre con numerose disposizioni in tema di “pacificazione fiscale”, in parte apportando modifiche alle precedenti disposizioni che circolavano nelle bozze del decreto...

Il 24.10.2018 è entrato in vigore il Decreto Fiscale (D.L. 119/2018), pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 23.10.2018. Il decreto si apre con numerose disposizioni in tema di “pacificazione fiscale”, in parte apportando modifiche alle precedenti disposizioni che circolavano nelle bozze del decreto.
Tutte le norme hanno come comune denominatore la possibilità di definire in maniera agevolata le posizioni senza corrispondere sanzioni e interessi.
Si parte con l'art. 1 che tratta dei PVC: è possibile definire il contenuto integrale dei PVC consegnati entro il 24.10.2018 e per i quali a tale data non è ancora stato notificato un avviso d'accertamento o ricevuto un invito al contradditorio. Come fare? Occorre presentare una dichiarazione integrativa o una prima dichiarazione (se omessa) entro il 31.05.2019 (ovviamente per i periodi d'imposta per cui non sono ancora scaduti i termini di accertamento: ricordiamo che il 31.12.2018 va in prescrizione il 2013) versando le imposte del caso, senza applicazione delle sanzioni e degli interessi. Non possono essere utilizzate a scomputo dei maggiori imponibili dichiarati ulteriori perdite pregresse rispetto a quelle già indicate nelle dichiarazioni originarie. Il versamento deve avvenire entro il 31.05.2019 in un'unica soluzione o in un massimo di 20 rate.
Il successivo art. 2 tratta della definizione agevolata degli atti del procedimento di accertamento, perciò:
- avvisi di accertamento, di rettifica e di liquidazione e gli atti di recupero: notificati entro il 24.10.2018, non impugnati e ancora impugnabili;
- accertamenti con adesione: sottoscritti entro il 24.10.2018;
- inviti a comparire: notificati entro il 24.10.2018.
Questi possono essere definiti con il pagamento delle somme dovute per le imposte entro 30 giorni dal 24.10.2018 (perciò entro il 23.11.2018) eccetto per l'accertamento con adesione il cui termine è di 20 giorni dal 24.10.2018 perciò entro il 13.11.2018. Le somme possono essere rateizzate in un massimo di 20 rate trimestrali di pari importo.
L'art. 3, invece, introduce la cosiddetta rottamazione-ter. A differenza della disposizione introdotta nelle precedenti bozze del decreto, nella versione definitiva pubblicata in Gazzetta Ufficiale il tasso d'interesse concesso per il pagamento rateale sale dallo 0,3% delle bozze al 2%, mentre viene concesso un piccolo differimento temporale, al 7.12.2018 (al posto del 30.11.2018) per l'eventuale pagamento delle rate scadute dei mesi di luglio, settembre e ottobre 2018 della rottamazione-bis. Se venissero pagate entro tale data, il residuo debito verrebbe automaticamente rimodulato sulla base della rateazione della rottamazione-ter, ossia i 5 anni (con pagamenti semestrali).

di Paolo Meneghetti, Vittoria Meneghetti

https://www.ratio.it/ratioquotidiano/la-pace-fiscale-su-pvc-e-atti-di-accertamento