Benedetto Neroni

Business & Finanza

Newsletter normativa della settimana

2021-09-17 14:30:58

Focus: obbligo di green pass (si può ancora fare qualcosa ?) - Fisco: quando scattano gli accertamenti - Come cambierà (in peggio) l'IMU


Via libera definitiva al disegno di legge di conversione del decreto

Green pass. Numerose sono le novità che entreranno in vigore in

occasione della pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del provvedimento.

Tra tutte, è stata estesa, ai fini del certificato verde, la validità

anche del tampone molecolare salivare. Il Green pass ha validità, per i

soggetti vaccinati e per i guariti dal Covid con una dose di vaccino, di

12 mesi e non più 9 mesi. Prorogata poi dal 30 giugno al 31 ottobre

2021 il diritto per i lavoratori fragili di svolgere l’attività di

lavoro in smart working.


Dopo un rapido iter in Commissione Affari Costituzionali, il disegno di legge di conversione del decreto-legge 23 luglio 2021, n. 105, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19 e per l'esercizio in sicurezza di attività sociali ed economiche", approvato lo scorso 9 settembre dalla Camera dei deputati, è stato approvato ieri, 15 settembre, dal Senato con voto di fiducia.

Analizziamo le novità ricordando che a partire da oggi, 16 settembre, il
Consiglio dei Ministri, con ogni probabilità, varerà un decreto legge (o
forse due) che introdurrà l’obbligo del Green pass per i lavoratori del settore pubblico e privato.

Stato di emergenza fino al 31 dicembre 2021


L’articolo 1 del provvedimento proroga fino al 31 dicembre 2021 lo
stato di emergenza, dichiarato la prima volta con deliberazione del
Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, mentre l’articolo2 aggiorna i
presupposti che consentono di adottare provvedimenti di contenimento dell’emergenza
ai sensi dei DL n. 19/2020 e n. 33/2020. Conseguentemente sono
modificati i criteri di classificazione regionale in diverse zone (“zona
bianca”, “zona gialla”, “zona arancione” e “zona rossa”) in base a
nuovi parametri di rischio.

Accesso alle attività economiche con Green pass


Il comma 1 introduce l’articolo 9-bis nel decreto Riaperture (decreto-legge n. 52 del 2021 convertito con modificazioni dalla legge 17 giugno 2021, n. 87),
prevedendo che in zona bianca l’accesso a specifici servizi e attività
sia consentito esclusivamente ai soggetti muniti di una delle
certificazioni verdi COVID-19. Si tratta dei seguenti servizi e
attività, individuati dal comma 1 del nuovo articolo:

a) servizi di ristorazione svolti da qualsiasi
esercizio, di cui all’articolo 4, per il consumo al tavolo, al chiuso,
ad eccezione dei servizi di ristorazione all'interno di alberghi e di
altre strutture ricettive riservati esclusivamente ai clienti ivi
alloggiati;

b) spettacoli aperti al pubblico, eventi e competizioni sportivi,

c) musei, altri istituti e luoghi della cultura e mostre;

d) piscine, centri natatori, palestre, sport di squadra, centri benessere, anche all’interno di strutture ricettive, limitatamente alle attività al chiuso;

e) sagre e fiere, convegni e congressi;

f) centri termali, salvo che gli accessi necessari
per l'erogazione di prestazioni rientranti nei LEA e allo svolgimento
di attività riabilitative o terapeutiche, parchi tematici e di
divertimento;

g) centri culturali, centri sociali e ricreativi,
limitatamente alle attività al chiuso e con esclusione dei centri
educativi per l’infanzia, compresi i centri estivi, e le relative
attività di ristorazione;

g-bis) feste conseguenti alle cerimonie civili o religiose di cui all'articolo 8-bis, comma 2, del decreto-legge n. 52;

h) attività di sale gioco, sale scommesse, sale bingo e casinò;

i) concorsi pubblici.

Il comma 2 del nuovo articolo 9-bis stabilisce che tali
disposizioni si applicano anche nelle zone gialla, arancione e rossa,
laddove i servizi e le attività siano consentiti e alle condizioni
previste per le singole zone.

Test salivari e validità del Green pass


Ammessa la validità, ai fini del certificato verde, anche del
tampone molecolare salivare, nel rispetto dei criteri stabiliti con
circolare del Ministero della salute, ovviamente se con esito negativo
(lettera e), a modifica dell’articolo 9).

Inoltre, sempre modificando l'articolo 9, il disegno di legge di
conversione del decreto Green pass stabilisce che la certificazione
verde COVID-19 ha validità di 12 mesi e non più 9 mesi
per i soggetti vaccinati. Si prevede inoltre che la certificazione sia
rilasciata anche contestualmente all’avvenuta somministrazione di una
sola dose di un vaccino dopo una precedente infezione da SARS-COV 2 e
abbia validità dal quindicesimo giorno successivo alla somministrazione.
Infine, si stabilisce che i commi 1-8 dell'articolo 9 sono applicabili
ove compatibili con i regolamenti dell’Unione europea nel frattempo
entrati in vigore per disciplinare il “certificato COVID digitale
dell'UE” (regolamenti (UE) 2021/953 e 2021/954.

Sanzioni per chi non è in regola


La lettera f) inserisce il riferimento all'articolo 9-bis nel
novero delle disposizioni la cui violazione comporta sanzioni,
prevedendo che dopo due violazioni delle disposizioni di cui al comma 4
del citato articolo 9-bis, commesse in giornate diverse, si applica la
sanzione amministrativa accessoria della chiusura dell’esercizio o dell’attività da uno a dieci giorni.

Proroghe di termini


Con la proroga dell'articolo 73 del Cura Italia (decreto-legge 17
marzo 2020, n. 18 convertito con modificazioni dalla L. 24 aprile 2020,
n. 27), si consente fino alla fine dello stato di emergenza lo
svolgimento in videoconferenza delle sedute dei consigli comunali, provinciali e metropolitani
e delle giunte comunali, degli organi collegiali degli enti pubblici
nazionali, degli organi degli enti e organismi del sistema camerale e
degli organi di associazioni private, delle fondazioni nonché delle
società (comprese quelle cooperative e i consorzi) e degli organi
collegiali delle istituzioni scolastiche ed educative di ogni ordine e
grado.

Fino al 31 dicembre 2021 sono altresì prorogate le disposizioni
dell'articolo 106 del decreto-legge n. 18 del 2022, che posticipa il
termine entro il quale l'assemblea ordinaria delle S.p.A. e s.r.l. deve
essere necessariamente convocata (da 120 a 180 giorni dalla chiusura
dell’esercizio) per l'approvazione del bilancio al 31 dicembre 2020.

E’ inoltre consentito un più ampio ricorso ai mezzi di telecomunicazione per lo svolgimento delle assemblee,
anche in deroga alle disposizioni statutarie. Per le s.r.l. è altresì
consentita l’espressione del voto tramite consultazione scritta o per
consenso espresso per iscritto. Anche nel processo tributario è ancora possibile lo svolgimento da remoto delle udienze pubbliche e camerali e delle camere di consiglio

Sempre fino al 31 dicembre 2021 è prorogata l'efficacia delle
disposizioni recate l’articolo 6, comma 4, del decreto-legge n. 22 del
2020, in materia di svolgimento degli esami di Stato di abilitazione all'esercizio delle professioni e dei tirocini professionalizzanti e curriculari con riguardo ad alcune professioni.

Di particolare interesse per i datori di lavoro è la proroga dal 31
luglio al 31 dicembre 2021 della disposizione che prevede che i datori
di lavoro pubblici e privati siano tenuti ad assicurare la sorveglianza sanitaria eccezionale
dei lavoratori maggiormente esposti a rischio di contagio (articolo 83
del D.L. 34 del 2020). I datori di lavoro che non hanno obbligo di
nominare il medico competente in materia di sorveglianza sanitaria,
possono chiedere ai servizi territoriali INAIL di provvedere con propri
medici del lavoro. E’ fissato in 50,85 euro l'importo unitario della
tariffa per l’effettuazione delle suddette prestazioni di sorveglianza
sanitaria.

Smart working per i lavoratori fragili

Prorogata infine l’applicazione dell’articolo 26, comma 2-bis, del
Cura Italia, relativo alla previsione delle modalità di lavoro agile per
i lavoratori fragili, dal 30 giugno al 31 ottobre 2021.

Tale disciplina prevede, per i lavoratori dipendenti, pubblici e privati,
rientranti in determinate ipotesi, la possibilità, di norma, di
svolgimento del lavoro in modalità agile, anche attraverso la
destinazione a diversa mansione, ricompresa nella medesima categoria o
area di inquadramento, come definite dai contratti collettivi vigenti, o
attraverso lo svolgimento di specifiche attività di formazione
professionale, anche da remoto.

FONTE: https://www.ipsoa.it/documents/lavoro-e-previdenza/amministrazione-del-personale/quotidiano/2021/09/16/decreto-green-pass-legge-smart-working-tamponi-salivari-sanzioni-non-regola


COME TUTELARSI CONTRO L'OBBLIGO DI GREEN PASS ?


L'UNICO - ED ULTIMO - BALUARDO SEMBRA ESSERE LA CORTE DI GIUSTIZIA EUROPEA, COME E PERCHE' CE LO SPIEGA CON LA SUA CONSUETA CHIAREZZA E SINTETICITA' L'AVVOCATO MARCO MORI IN QUESTO VIDEO DI APPENA 4 MINUTI, ASCOLTATE BENE:


DICHIARAZIONE DEI REDDITI: TEMPO DI CONGUAGLI E DI VERIFICHE. COME SAPERE SE SI E' NEL MIRINO DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE ?


Ecco come sapere se si è finiti sotto la lente del Fisco. In caso di irregolarità o discrepanze tra i dati della dichiarazione dei redditi, scattano i controlli del Fisco che può anche bloccare il pagamento dei rimborsi del 730. LEGGI TUTTO QUI:

https://www.financialounge.com/news/2021/09/14/ecco-come-sapere-se-si-e-finiti-sotto-la-lente-del-fisco/?utm_source=fb&utm_medium=post&utm_campaign=facebook_post&fbclid=IwAR1-vAKNdEmrXD77qC0tpYRthveamBARnZ-06SMU9Nu2scI8PtnIfiax6l4


Riforma del catasto: Draghi aumenta l'Imu del 174% !!!

Sei un proprietario immobiliare? Hai investito su un secondo alloggio

per farti una rendita aggiuntiva? Preparati a pagare il 174% in più di

Imu. Questo è l'effetto immediato della riforma del catasto, che andrà a

modificare immancabilmente la vita della maggior parte dei cittadini

Italiani. E se l'Imu colpisce solo le seconde case o gli immobili delle attività produttive (la prima casa ne è esente), la riforma allo studio del Governo guidato da Mario Draghi avrebbe come conseguenza di far lievitare tutte le tasse legate alla casa. Che non sono poche.


Prosegue su...https://www.trend-online.com/fisco-tasse/imu-riforma-catasto-draghi/


Anche a questo, però, come a (quasi) tutti i problemi c'è una soluzione...e c'è da 2 anni: liquidare tutte le proprietà immobiliari diverse dalla prima casa ed investire il ricavato DIVERSIFICANDOLO ADEGUATAMENTE in strumenti finanziari molto più liquidi, come il nostro amico/micio gatto trader va dicendo da quasi 2 anni !




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