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Destinazione degli utili nelle cooperative

2019-01-24 15:45:43

In questo primo articolo del 2019 vogliamo parlarvi della destinazione degli utili nelle cooperative.

Sebbene la novità della fatturazione elettronica stia monopolizzando l’attenzione di questi primi giorni del 2019, a breve cominceremo a parlare di bilanci e a predisporre tutta la documentazione necessaria per il calcolo delle imposte e per la redazione della modulistica civilistica e fiscale.
Semplificando al massimo, il risultato di esercizio si calcola facendo la differenza tra ricavi e costi a cui poi togliere e/o aggiungere tutte le rettifiche di fine anno: ratei, risconti, ammortamenti, rimanenze di beni, ecc.. Si calcolano quindi le imposte Ires e Irap – ne parleremo in un prossimo articolo – ottenendo l’utile o la perdita di esercizio.
In questo articolo vorremmo focalizzare l’attenzione sugli utili e sulla loro destinazione.
 

Iniziamo parlando della ripartizione degli utili – regolamentata dall’art. 2545 quater del Codice Civile – per quanto riguarda le destinazioni obbligatorie per legge a:

  1. L’art. 2521, c. 3, n. 8) del Codice Civile – stabilisce che l’Atto Costitutivo debba indicare, fra l’altro, le regole per la ripartizione degli utili ed i criteri per la ripartizione dei ristorni.
  2. L’art. 2545-quinquies del Codice Civile – stabilisce che l’Atto Costitutivo indichi le modalità e la percentuale massima di ripartizione dei dividendi tra i soci cooperatori. Quindi, nel rispetto di quanto previsto da questo articolo, l’assemblea determina la destinazione degli utili residui dopo le destinazioni obbligatorie con le seguenti modalità:
    1. distribuzione dei dividendi;
    2. rivalutazione quote e azioni;
    3. altre riserve e fondi;
    4. ristorni;
    5. remunerazione azioni di partecipazione cooperativa e degli apporti dei soci sovventori.

La destinazione dell’utile netto dell’esercizio viene proposta dall’Organo Amministrativo nella parte finale della Nota Integrativa al Bilancio di esercizio ma viene deliberata dall’assemblea dei soci che approva il bilancio ed i relativi allegati.

La scrittura contabile da eseguirsi alla data del verbale di approvazione del bilancio di esercizio è la seguente:

Utile di esercizio D
Riserva Legale A
Debiti v/fondi mutualistici A
Soci c/ristorni A ( eventuale )
Riserva statutaria / straordinaria A

Riferimenti
Codice Civile: http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262

L'articolo originale è sul nostro blog all'indirizzo https://cooperativeonline.it/destinazione-degli-utili-nelle-cooperative/

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