Avv. Giovanni Bonomo

Amicus Plato, magis amica Veritas.

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Vendita sottocosto: in caso di fallimento scatta la bancarotta fraudolenta

2019-01-07 10:23:14

Se siete commercianti o venditori di merci in genere, fate attenzione alle vendite sottocosto, perché devono avere, per essere lecite, il carattere dell'eccezionalità e non essere comunque sistematiche, altrimenti si può configurare il reato di bancarotta fraudolenta, più grave del reato di bancarotta semplice, essendo ravvisabile una volontà di dissipazione del patrimonio aziendale piuttosto che una condotta gravemente imprudente.

Nell“attuale periodo di crisi economica generalizzata, riguardante pressoché tutti i settori merceologici, alcuni operatori commerciali ricorrono alla vendita sottocosto per ovviare temporaneamente, almeno nelle intenzioni, passività di bilancio. Per quanto tale metodologia di vendita possa avere delle giustificazioni di principio, come la massima libertà economica, la libertà determinazione dei prezzi e la circolazione delle merci, essa può comportare una turbativa al regolare esercizio della concorrenza tra imprese [1]. Anche nei periodi di normale andamento del mercato, infatti, gli imprenditori possono ricorrere a tale sistema di vendita al solo scopo di spiazzare la concorrenza. Ovviamente di ciò non poteva non tener conto l“Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, che tuttavia ha un orientamento favorevole per tutte le pratiche commerciali idonee a generare occasioni di acquisto vantaggiose per il consumatore, annoverando tra queste anche la vendita sottocosto purché effettuata con determinati criteri. Si tratta di criteri condivisi dal Ministero dell’Industria, Commercio e Artigianato che già intervenne, nell“anno 2001, con un proprio regolamento di attuazione della legge di riforma del commercio del 1998, intitolato “Regolamento recante disciplina delle vendite sottocosto“[2]. Recentemente la Suprema Corte ha deciso che la vendita di merce sottocosto di beni aziendali integra il reato di bancarotta fraudolenta e non quello meno grave di bancarotta semplice, confermando la condanna della corte di merito per il reato di bancarotta fraudolenta patrimoniale aggravata dalla rilevante entità del danno cagionato [3]. Nel caso l’’imputato si giustificava rilevando che le vendite sottocosto, prima del fallimento, erano state attuate per sanare passività dovute alla scarsa esperienza commerciale e quindi per (la necessità di) soddisfare alcuni creditori [4]. Ma la Corte di cassazione ha deciso, condividendo la motivazione di condanna dei giudici di merito, che “non ricorre l“ipotesi di bancarotta semplice integrata da operazioni gravemente imprudenti poste in essere dall“imprenditore, ma quella più grave della bancarotta fraudolenta, nel caso di sistematica e preordinata vendita sotto costo, o comunque in perdita, di beni aziendali”. Questo perché anche le operazioni manifestamente imprudenti, secondo la suprema Corte, devono presentare, in astratto - per realizzare l“ipotesi di bancarotta semplice e non fraudolenta - un elemento di razionalità nell“ottica delle esigenze dell“impresa, in modo che si possa dire che il risultato negativo sia dovuto ad un errore colposo di valutazione. Cosa che nel caso in questione non era avvenuta, essendo riscontrabile un’assoluta incoerenza, rispetto alle finalità della società, delle ripetute vendite sottocosto dei beni aziendali, e ravvisandosi quindi la volontà - il dolo, cioè l“elemento intenzionale che realizza il reato di bancarotta fraudolenta - di dissipazione del patrimonio aziendale. avv. Giovanni Bonomo- Diritto24

______________________________________ [1] La “vendita sottocosto“ viene definita dall’art. 15 del Decreto legislativo 31 marzo 1998 n. 114 (Riforma della disciplina relativa al settore del commercio) come “la vendita al pubblico di uno o più prodotti effettuata ad un prezzo inferiore a quello risultante dalle fatture di acquisto maggiorato dell’imposta sul valore aggiunto e di ogni altra imposta o tassa connessa alla natura del prodotto e diminuito degli eventuali sconti o contribuzioni riconducibili al prodotto medesimo purché documentati”.

 

[2] Per l“esattezza, approvato dal Consiglio dei Ministri nella seduta del 23 febbraio 2001 e recepito nel Decreto del Presidente della Repubblica 6 aprile 2001 n. 218 “Regolamento recante disciplina delle vendite sottocosto“, che specifica l“art. 15 “Vendite straordinarie“ del D. Lgs. 31 marzo 1998 n. 114 “Riforma della disciplina relativa al settore del commercio“.

 

[3] Corte di Cassazione, sez. V pen., sent. 29569 del 7 luglio 2014. Per la differenza tra bancarotta semplice e bancarotta fraudolenta, rispettivamente prevista dagli art. 217 e 216 della legge fallimentare (Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 267 aggiornato al D.L. Sviluppo 22 giugno 2012, n. 83 convertito con L. 7 agosto 2012, n. 134 e al D.L. Crescita 2.0 18 ottobre 2012, n. 179, convertito con L. 17 dicembre 2012, n. 221, come modificata dalla L. di stabilità 24 dicembre 2012, n. 228) si rinvia a http://business.laleggepertutti.it/3348_bancarotta-se-lamministratore-si-rimborsa-i-finanziamenti-fatti-alla-societa, dove si affronta la questione della bancarotta semplice di tipo preferenziale.

 

[4] Richiamando la previsione normativa di una delle ipotesi di bancarotta semplice cui all’art. 217, n. 3 art. 217 l. fall.: “3) ha compiuto operazioni di grave imprudenza per ritardare il fallimento;“) in cui si sarebbero dovuti inquadrare, nel caso di specie, tali vendite.  

 

 

Fonte: https://www.laleggepertutti.it/4265_vendita-sottocosto-scatta-la-bancarotta-fraudolenta

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