Avv. Giovanni Bonomo

Amicus Plato, magis amica Veritas.

Avv. Giovanni Bonomo

Amicus Plato, magis amica Veritas.

Le “opere minori“ e la loro tutela

2019-04-16 07:22:51

L'evoluzione giurisprudenziale dei concetti di creatività e originalità dell'opera dell'ingegno tutelabile ai sensi della legge sul diritto d'autore, intesi non come novità o originalità in assoluto ma bastando un contenuto creativo seppur minimo, ha condotto ad una casistica delle “opere minori“.

L’elenco delle opere protette ai sensi del diritto d’autore [1] non ha carattere tassativo ma meramente esemplificativo. Anche per tale ragione viene riconosciuta tutela alle opere “minori“, nel rispetto di determinati presupposti. Il primo di tali presupposti è quello, comune denominatore di tutte le opere protette, della creatività ed originalità dell’opera. 

Il concetto di creatività e quello di originalità dell’opera sono stati variamente definiti dalla giurisprudenza: si ritiene, in sintesi, che tale concetto si identifichi con la personalità dell“autorequale sua capacità di concepire e di esprimersi dell’autore. La creatività deve essere riferita non tanto all’oggetto rappresentato, quanto all’impronta personale ed all’impegno estetico insiti nella sua riproduzione o rappresentazione, dando vita ad un risultato finale che sia frutto del singolare ingegno dell’autore. Tale requisito non si identifica con la novità o originalità in assoluto, ma piuttosto con l’individualità della rappresentazione e con personalità, appunto, nel sentire e nell“esprimere un’idea, un sentimento, un qualsiasi aspetto della vita [2]. 

Si è poi arrivati, nell“evoluzione giurisprudenziale del concetto di creatività, ad accordare tutela ad un’opera dell’ingegno che denoti un atto creativo seppur minimo, suscettibile di estrinsecazione nel mondo esteriore, con la conseguenza che la creatività non deve essere esclusa solo perché l’opera consista in idee o nozioni semplici comprese nel patrimonio intellettuale di persone aventi esperienze nella materia [3]. La creatività può risiedere tanto nel concetto nuovo o nella nuova forma di espressione, quanto nella particolare capacità di essere destinata al soddisfacimento di esigenze culturali ed estetiche di un determinato pubblico.

Tra le diverse categorie di opere minori tutelate come opere dell’ingegno possiamo ricordare, in via esemplificativa:

- le cartine geografiche qualora, decorate con emblemi figurativi dei vari paesi ed eseguite con fusione di colori e elementi decorativi, siano tali da presentare propri caratteri di originalità e creatività artistica [4]

- le opere di ikebana, ovvero composizioni figurative di piante e fiori, mediante le quali l’autore dà forma sensibile alle proprie intuizioni [5]

- i corsi di lezioni universitarie, nelle quali pur avendo ad oggetto nozioni di pubblico dominio, non manchi l’attività creativa dell’autore che si sostanzia nella forma e nel metodo di spiegazione, come sistema originale di insegnamento [6];  

- i manuali nei quali siano esposti con metodo proprio dati o fatti di esperienza altrui [7]

- le raccolte in volume di schede relative a personaggi noti in cui sia rinvenibile una seppur modesta elaborazione creativa di dati e elementi [8];

- i testi critici di opere altrui, nei quali l’elaboratore divulga l’opera altrui in una variazione di forma che determini l’allontanamento dal testo puro [9]

 ed in linea di massima tutte le

elaborazioni di opere preesistenti attuate tuttavia con criteri che appaiano frutto di un originale, seppur modesto, apporto creativo [10], o le 

- riduzioni di opere originali in cui sia riscontrabile una elaborazione di carattere creativo a causa del tipo di riduzione e delle particolari caratteristiche a scelta del senso artistico dell’elaboratore [11]

- i cataloghi di merci qualora l’esposizione presenti elementi apprezzabili di creatività consistenti nella sistemazione e organizzazione delle notizie in base a criteri originali [12];

- le raccolte di regole tecniche o di testi legislativi [13] e i repertori di giurisprudenza, ordinati in modo organico e con opportuni richiami [14];

- i personaggi di fantasia dotati di caratteristiche proprie e originali [15]

- i ricettari gastronomici, la cui forma letteraria ovvero il modo di esprimere concetti e argomenti risulti originale [16].

L“accennata casistica è andata poi confermandosi nel tempo senza l“aggiunta di altre categorie; accenniamo solamente alla problematica, ancora non risolta, sorta con l“inizio della televisione privata in Italia, del riconoscimento dell“apporto creativo degli autori dei programmi televisivi, cioè per l“ideazione e la realizzazione dei cosiddetti  “format“ televisivi.

La legge sul diritto d’autore non include ilformattra le opere tutelate ed elencate all’articolo 2. L“evoluzione giurisprudenziale ha in prevalenza negato la tutela del format dei programmi televisivi, considerandoli opere non tutelabili alla stregua degli “schemi di gioco“. Anche gli interventi intesi ad aggiornare la tutela delle opere dell’ingegno hanno esteso la tutela ai programmi per elaboratore e alle banche dati, ma non anche a questa tipologia di “opera” che nei fatti è ancora priva di specifica regolamentazione.

avv. Giovanni Bonomo - ALP Assistenza Legale Premium

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[1] Art. 1 e 2 legge sul diritto d“autore (legge 22 aprile 1941 n. 633 “Protezione del diritto d“autore e di altri diritti connessi al suo esercizio“).

[2] Per chi volesse approfondire si cita in particolare, tra le tante sentenze, T. Roma 27.4.1981 in Giust. Civ. 1981, I, 2761.

[3] Vedasi, tra le prime sentenze della Suprema corte, Cass. 1.12.1993, n. 11953 in Foro It. 1994, I, 2416.

[4] La prima sentenza sul punto si è avuto con T. Milano 4.7.1955, in Dir. Aut. 1955, 356. per chi voglia approfondire: http://business.laleggepertutti.it/5048_cartine-geografiche-e-piantine-protette-col-diritto-dautore  

[5] T. Milano 23.1.1967 in TEMI 1967, 331.

[6] T. Roma 14.11.1989, Dir. Aut. 1990, 407.

[7] Cass. Pen. 8.3.1952, in Riv. Pen. 1952, II, 405.

[8] T. Torino 6.12.1971 in Giur. It. 1972, I, 2, 356;

[9] App. Milano 5.8.1955, in Giust. Civ. 1956, I, 331.

[10] Cass. 18.1.1977, n. 67 in Dir. Aut. 1977, 189.

[11] Cass. Pen. 11.3.1980 in Giust. Pen, 1980, II, 558.

[12] Come precisato da Cass. 19.7.1990, n. 7397; 

[13] Trib. Milano 5.3.1992, in Dir. Aut. 1992. 556.

[14] Cass. 14.12.1959, n. 5344;

[15] Pret. A. Piceno, 21.3.1990 in Giust. Civ. 1991, I, 2837; 

[16] Pret. Venezia 24.4.1969, in Dir. Aut. 1970, 348.

Fonte: https://www.assistenzalegalepremium.it/le-opere-minori-la-tutela 

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