Avv. Giovanni Bonomo

Amicus Plato, magis amica Veritas.

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La tutela delle edizioni critiche e scientifiche

2018-11-27 19:21:54

Le edizioni critiche e scientifiche di opere altrui oppure cadute in pubblico dominio possono essere tutelate a loro volta come opere dell'ingegno quando presentino i carattere della originalità e creatività.

Anche l“edizione critica trova tutela nella legge sul diritto d“autore [Art. 85-quater sulle “Diritti relativi ad edizioni critiche e scientifiche di opere di pubblico dominio“ della legge n. 633/1941 sul diritto d“autore, introdotto nel 1997 in attuazione della Direttiva 93/98 sulla armonizzazione della durata del diritto d“autore e alcuni diritti connessi.]. La legge sul diritto d“autore tutela dunque anche chi pubblica, in qualunque modo e qualunque mezzo, edizioni critiche e scientifiche di opere di pubblico dominio: viene riconosciuto all“autore il diritto esclusivo di utilizzazione economica che risulta dall“attività di revisione. Si riconosce altresì il diritto del curatore dell“opera a indicare il suo nome e prevede la durata di tali diritti in venti anni dalla prima pubblicazione. La giurisprudenza ha stabilito, con riferimento alla tutelabilità delle edizioni critiche, che devono ritenersi protette le opere dell“ingegno di carattere creativo, tra cui specialmente le opere letterarie e didattiche, anche se consistenti in elaborazioni di altra opera, purché l“elaborazione abbia carattere creativo. E“ pertanto tutelabile quale opera dell“ingegno un“edizione critica di altra opera, elaborata attraverso note originali di carattere estetico, critico e storico, tagli dell“opera originale, collegamenti di carattere originale tra le parti trascritte, in modo da far risultare integro il pensiero estetico dell“autore e del traduttore. Nello stesso senso valgono anche gli opportuni richiami di carattere storico, critico e estetico rivolti ad illustrare il testo in forma originale, in quanto tutte queste addizioni al testo costituiscano pensiero critico ed estetico dell“annotatore avente carattere creativo e originale, quale autonoma opera dell“ingegno [Cass. 27.4.1971, 950 in Dir. Aut. 1961, 355]. Si è inoltre affermato che il testo critico costituisce il risultato finale di una attività di ricerca, di comparazione e, in senso lato, di studio che il critico, sulla base delle fonti a sua disposizione e della sua personale dottrina, conduce su di una determinata opera. Tale attività comporta notevoli doti di cultura, preparazione e di intuizione che sono necessarie a colui che vi si applica, e si sostanzia in numerose operazioni tecniche: spesso gli studiosi, nel pubblicare i propri testi critici, li corredano di note storiche, estetiche filologiche ad illustrazione delle proprie scelte tecniche. Nessun dubbio può quindi essere avanzato in merito alla tutelabilità di tale apparato critico ai sensi della legge sul diritto d“autore, sia che si tratti di apparato critico finalizzato, ad esempio, a risolvere problemi strettamente interpretativi e lessicali, sia che si tratti di vero e proprio commento estetico o storico dell“opera, in quanto comunque realizza un“opera personale del critico di carattere creativo, del tutto autonoma dal testo ricostruito [De Sanctis, in Dir. Aut. 1976, 440; Marrubini, in Dir. Aut. 1955, 353; Trib. Milano 22.10.1953 in Dir. Aut. 1954, 45].

Fonte: http://www.diritto24.ilsole24ore.com/art/avvocatoAffari/mercatiImpresa/2017-06-20/la-tutela-edizioni-critiche-e-scientifiche--173039.php