Avv. Giovanni Bonomo

Amicus Plato, magis amica Veritas.

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La tutela del diritto d’autore in Internet: audio e video

2019-01-05 20:48:48

Si trova in Internet un importante, efficace e agile strumento per la tutela del diritto d’autore delle opere diffuse sia in rete che per radio e televisione, che consente di segnalare all’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni le attività ritenute lesive: questa potrà intervenire esercitando i propri poteri di vigilanza e repressione delle segnalate violazioni.

Per la tutela del diritto d“autore in Internet, ma anche in tutti i servizi audiovisivi diffusi per radio e televisione, è stato predisposto dall“Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni (AGCOM) un sito “Il diritto d“autore online“, www.ddaonline.it, che informa anzitutto sullo sviluppo e la tutela dell’offerta legale di opere digitali e promuove la cultura della legalità nella fruizione delle stesse.

 

Viene previsto anche un apposito Comitato per la tutele delle opere protette e diffuse, il quale “monitora lo sviluppo dell’offerta legale e la sua distribuzione sul mercato e cura iniziative a tutela della creatività e dell’industria culturale“, come viene annunciato sul portale stesso.

 

Questo perché l“AGCOM ha visto sempre più crescere, con la diffusione delle opere in Rete, le proprie competenze in materia di tutela del diritto d“autore. Un primo intervento si ebbe nell“anno 2000 con la legge che ha aggiornato le disposizioni della legge sul diritto d“autore, risalente all“anno 1941, al nuovo scenario multimediale. Tra le modifiche apportate c“è l“introduzione di un apposito articolo in cui si attribuiscono all“Autorità e alla SIAE, nell“ambito delle rispettive competenze, poteri di vigilanza [1].

 

A tali poteri di vigilanza si sono aggiunti, nell“anno 2010, i poteri specifici di regolazione per i servizi di media audiovisivi conferiti dal relativo decreto legislativo [2], che prevede il rispetto, da parte dei fornitori di servizi di media audiovisivi, dei diritti d“autore e dei diritti connessi, e i poteri regolamentari di cui può dotarsi l“autorità, con apposita normativa, per rendere effettiva l“osservanza dei limiti e dei divieti.

 

Tali nuovi poteri dell“Autorità e della SIAE erano già destinati a integrare, per il fenomeno della convergenza delle piattaforme trasmissive e della cosiddetta neutralità tecnologica, le disposizioni contenute nella legge sul commercio elettronico (anno 2003), che dispone i contenuti e i limiti delle responsabilità degli ISP Internet Service Provider a seconda che facciano attività di mera conduzione del segnale (mere conduit), oppure di caching e hosting dei contenuti digitali trasmessi [3].

 

Le relative misure inibitorie previste in tale legge vengono infatti richiamate dalla normativa sui servizi di media audiovisivi e sono l“esito di procedure improntate a criteri di adeguatezza, gradualità e proporzionalità, tenendo conto di tutti gli altri diritti in gioco e assicurando il rispetto del principio del contraddittorio.

 

Proprio nel sito che abbiamo richiamato, nell“area “compila modulo“, diviso a tendina in “modulo violazione online“ e modulo violazione radio e TV“, si trova il modello di istanza che il soggetto legittimato, titolare dei diritti di autore, può compilare segnalando la violazione.

 

Nell“area “Codici di autoregolamentazione“ viene ricordato che si può chiedere la rimozione dell’opera digitale diffusa illegalmente anche direttamente ai gestori di siti, di cui si riporta un elenco, che hanno adottato apposite procedure.

 

Avv. Giovanni Bonomo - Diritto24

____________________________________ [1] Trattasi della legge 18 agosto 2000, n. 248 “Nuove norme di tutela del diritto di autore“ e del nuovo art. 182-bis l.d.a., inserito nell“articolato normativo della legge 633/41, con il quale si attribuiscono all“Autorità anche poteri di ispezione.

[2] D. Lgs. 15 marzo 2010, n. 44 “Attuazione della direttiva 2007/65/CE relativa al coordinamento di determinate disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri concernenti l“esercizio delle attività televisive“, il cui art. 6 ha introdotto l“art. 32-bis “Protezione dei diritti d“autore“ nell“articolato di cui al D. Lgs. 31 luglio 2005 n. 177 “Testo unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici“.

[3] Decreto legislativo 9 aprile 2003, n. 70 “Attuazione della direttiva 2000/31/CE relativa a taluni aspetti giuridici dei servizi della società dell“informazione, in particolare il commercio elettronico, nel mercato interno“. Ricordiamo che l“ISP Internet Service Provider non è esonerato a responsabilità nel caso in cui viene a conoscenza di fatti o circostanze che rendono manifesta l“attività illegale in seguito a un esame che effettua di propria iniziativa oppure dietro notifica di terzi.

 

Fonte: https://www.laleggepertutti.it/81174_la-tutela-del-diritto-dautore-in-internet-audio-e-video