Avv. Giovanni Bonomo

Amicus Plato, magis amica Veritas.

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Le offerte iniziali e gli scambi di cripto-attività. Dalle ICO alle STO.

2019-11-23 14:42:14

La recente apertura da parte della Consob verso il fenomeno delle ICO fa ben sperare in una ormai prossima regolamentazione, condivisa a livello europeo, delle offerte iniziali di crypto-assets, dette anche ICOs Initial Coin Offerings. La definizione di cripto-attività. Dalle ICO alle STO.

La  pubblica consultazione Consob del 19 marzo 2019 è sfociata nella puntuazione dei temi principali affrontati dai relatori il 21 maggio c.a. all’Università Bocconi. 

 

In tale legge le DLTs, acronimo della corrispondente espressione inglese Distributed Ledger Technologies, sono alla base dei fenomeni di transazione a partire dalla validazione temporale elettronica di un documento digitale per attribuirgli certezza giuridica, fino ad arrivare allo smart contract, che viene definito come “programma per elaboratore che opera su Tecnologie basate su registri distribuiti e la cui esecuzione vincola automaticamente due o più parti sulla base di effetti predefiniti dalle stesse”.

 

Ricordiamo che tra la fine del 2018 ed i primi mesi del 2019, vi è stata una serie di provvedimenti di sospensione cautelare e di divieto relativamente a svariate offerte iniziali di crypto-assets, in quanto considerate dalla Consob come offerte al pubblico residente in Italia di prodotti finanziari effettuate in assenza della preventiva comunicazione e della pubblicazione di un apposito prospetto informativo. 

 

La Consob ha ritenuto in sostanza che i tokens emessi nelle ICOs oggetto dei provvedimenti di sospensione e divieto fossero da considerarsi quali “prodotti finanziari”, categoria che comprende (ex art. 1, comma 1, lett. u), del TUF) sia le figure tipizzate degli “strumenti finanziari”, sia “ogni altra forma di investimento di natura finanziaria”.

 

Nel mio scritto sulla tecnofinanza ho accennato al MiFID2 e alle problematiche connesse all’applicazione della disciplina sui servizi finanziari ai crypto-assets nell’ottica di migliorare la protezione dei consumatori.

 

L’ESMA European Securities and Markets Authority ha pubblicato il 9 gennaio 2019 un advice chiedendo alla Commissione europea di chiarire i vari dubbi interpretativi emersi, ed in particolare se, ai sensi di detto  MiFID o di altre normative, i security tokens debbano rientrare nella categoria delle “transferable securities” (definite da MiFID 2 come “classes of securites which are negotiable on the capital market, with the exception of instrument of payment“) e se le piattaforme che li scambiano siano equiparabili agli “Organized trading facilities” (OTF) o ai “Multilateral trading facilities” (MTF); ed ha sollecitato una revisione della stessa MiFID 2 al fine di modificare la definizione degli “strumenti finanziari” con lo scopo di renderla idonea a ricomprendere alcune categorie di crypto-assets.

Resta da stabilire se sia meglio ricomprendere i crypto-assets in categorie già esistenti di prodotti e strumenti finanziari oppure creare – come sembra essere orientata la nostra Consob - una nuova categoria, alla quale applicare una normativa di favore e meno rigida rispetto a quella prevista dal TUF.

Nel frattempo la situazione all’estero vede la Francia, il Regno Unito, Malta, la Germania, la Svizzera il Liechtestein come le nazioni più propositive in materia di regolamentazione. In particolare, Malta ha già una propria normativa organica, avendo già un’apposita autorità garante indipendente (Malta Digital Innovation Autohority) e avendo definito anche gli “utility tokens” come strumenti a se stanti al di fuori della regolamentazione del mercato finanziario; la Svizzera ha già un progetto di legge e linee guida ufficiali sulla disciplina delle criptovalute già approvato dal Consiglio Federale; la Germania ha già autorizzato l’emissione dei security token tramite il lancio di una Secutiry Token Offering STO mentre è in corso la discussione parlamentare su una normativa organica in materia.

Questo almeno per restare in ambito europeo, salvo approfondimenti in ambito internazionale che vorrà suggerirmi ogni mio lettore e che potrò fare in un successivo articolo. L’iniziativa della Germania sta portando l’attenzione un numero crescente di investitori sulle STOs, proprio perché essendo ancorate ad una normativa certa offrono maggiori garanzie, piuttosto che sulle ICOs. 

Tornando a noi, senza addentrarmi nel documento Consob - di cui il presente articolo prende il titolo e che ho appositamente linkato per consentirne la lettura – possiamo già cogliere l’esigenza di una definizione più puntuale di “cripto-attività”, in modo da distinguere in essa i token di investimento, assimilati ai prodotti finanziari, e i token non finanziari.

Voglio dire che, nell'attuale tokenizzazione dell'economia, le potenzialità della blockchain non è rappresentata solo dalle cryptovalute e dalle applicazioni monetarie. Se si vuole metter a frutto la DLT per migliorare e rendere più efficiente la Pubblica Amministrazione, ad esempio, è importante sganciare tale tecnologia dagli aspetti valutari approfondendo tutte le possibili applicazioni non monetarie per un futuro di interconnettività tra cose, dati e persone (Internet of Everything) che prelude ad una condivisione del sapere e a un vero salto quantico dell’umanità.  

Avv. Giovanni Bonomo – Diritto 24