Avv. Giovanni Bonomo

Amicus Plato, magis amica Veritas.

Avv. Giovanni Bonomo

Amicus Plato, magis amica Veritas.

La tutela autorale dello stilista o creatore di moda

2018-12-26 18:38:48

Lo stilista o creatore di abiti di alta moda che abbiano carattere creativo e valore artistico può rivendicare il diritto d'autore sugli stessi, indipendentemente dalla possibile tutela anche - ricorrendone i requisiti (novità e serialità) per la registrazione - come modelli di design, specie quando si tratti di capi unici realizzati artigianalmente su commissione.

La appena trascorsa fashion week milanese richiama alla mente un tema che interessa gli stilisti nel loro lavoro creativo: quale tutela per i loro abiti di alta moda?

In genere gli stilisti, almeno i più noti, sono titolari di design registrato sui loro modelli da collezione, e le loro future creazioni possono già ritenersi compresi in una linea di design già registrata. Ma ciò non toglie che ogni creazione debba essere valutata di per sé con riferimento alle proprie caratteristiche, perché nel nostro ordinamento, per gli obblighi normativi derivanti dall'appartenenza all'Unione Europea, si ha ora un cumulo di varie forme di tutela.

Pure nel campo della moda possono esserci casi che interessano la disciplina dei disegni e modelli, quella del diritto d'autore, della concorrenza sleale, dei marchi e persino delle invenzioni o modelli di utilità.

Rimandando ad un nostro successivo articolo la tutela del patronimico e del marchio, vogliamo qui trattare il tema della tutela autorale delle creazioni artistiche degli stilisti di moda e del possibile cumulo della tutela come design industriale con quella data dalla legge sul diritto d'autore con riferimento a capi di abbigliamento.

Ai sensi dell'art. 2 n. 10 della legge sul diritto d'autore sono ricomprese nella protezione anche "le opere del disegno industriale che presentino di per sé carattere creativo e valore artistico."

Vale dire che, in aggiunta alla tutela prevista dal  Codice della Proprietà Industriale Codice della Proprietà Industriale tramite la registrazione del disegno o modello che presenti le caratteristiche della novità e del carattere individuale (art. 31) vi può essere anche la tutela del diritto d'autore, essendo le opere del disegno industriale incluse dalla legge nell'elenco (al n. 10 dell'art. 2 l.d.a. sopra richiamato) delle possibili opere dell'ingegno protette.

Tale tutela può aggiungersi a quella prevista dal CPI qualora nel modello di abbigliamento siano riscontrabili i requisiti, ulteriori a quelli richiesti per la registrazione del modello quale design, previsti dalla legge sul diritto d'autore: il carattere creativo e il valore artistico.

Non mi dilungo qui sulla interpretazione che dei due requisiti hanno dato la dottrina e la giurisprudenza... ma ci basti comprendere che per creatività si intende "l'impronta personale" del'autore, innovativa rispetto ad opere analoghe e già note; e che per valore artistico si intende quell'ingrediente estetico tale da far rientrare il modello nella fascia alta delle opere di design.

Gli effetti pratici del riconoscimento del modello anche sotto il profilo del diritto d'autore non sono da poco, se pensiamo alla durata della registrazione come design: cinque anni rinnovabili per cinque volte, cioè 25 anni, a fronte di quella della protezione come diritto d'autore, che arriva fino a 70 anni dopo la morte dell'autore.

Precisiamo che la tutela d'autore può esserci non solo in cumulo ma anche in alternativa a quella di modello di design registrato. E' il caso di chi vanti diritti autorali su un modello da fabbricarsi non industrialmente (cioè non per quella produzione seriale tipicamente richiesta per aversi un design registrabile) ma per abiti realizzati artigianalmente in pezzi unici.

Degna di nota è, in proposito, l'ordinanza 11.12.2014 di T. Milano , Sez. I specializzata in proprietà industriale e intellettuale, che ha riconosciuto il diritto d'autore di una sarta creatrice di abiti di alta moda riguardanti alcuni capi pubblicati online.

Nel caso affrontato dai giudici milanesi non si trattava infatti di capi di vestiario destinati ad una produzione seriale e cioè all'immissione sul mercato di consumatori indefiniti, bensì di modelli realizzati su commissione dall'addetto stampa di una nota show-girl, la quale aveva utilizzato le immagini degli abiti indossati nel proprio sito senza però riportare il nome della "sarta creatrice" a fianco delle fotografie e nemmeno nei credits.

Il Tribunale ha quindi ordinato alla show-girl e alle altre parti convenute in giudizio (l'addetto stampa, l'impresa committente del servizio fotografico, il titolare del sito web) di "inserire il nominativo della stilista a margine delle immagini degli abiti o tra i credits del sito", condannandoli anche al risarcimento delle spese processuali.

Avv. Giovanni Bonomo

Fonte: http://www.diritto24.ilsole24ore.com/art/dirittoCivile/2017-07-11/la-tutela-autorale-stilista-o-creatore-moda-152736.php?refresh_ce=1