Avv. Giovanni Bonomo

Amicus Plato, magis amica Veritas.

Avv. Giovanni Bonomo

Amicus Plato, magis amica Veritas.

Il quotidiano online e i nuovi media di manifestazione del pensiero. Differenze con riguardo alla diffamazione

2019-02-17 19:04:38

È importante comprendere le differenze tra giornale telematico e gli altri mezzi telematici di manifestazione del pensiero con riferimento alle diverse conseguenze della diffamazione.

Come è stato ricordato nel convegno presso l’Università IULM dedicato alla memoria del compianto padre avv. Aldo Bonomo [1], la ricchezza di informazione dei nuovi media è dovuta alle potenzialità dell’era digitale. Ma è evidente che gli sviluppi della Rete, con l’accesso alle informazioni, la loro elaborazione e il loro permanere a disposizione di tutti, accentuano la necessità di regole certe. Non potendo il legislatore tenere il passo alla tecnologia sempre in rapida accelerazione, sopperisce a volta la nostra Suprema Corte, preposta dal nostro ordinamento a garante dell’uniforme interpretazione del diritto, con le controverse (in dottrina) sentenze manipolative o addittive, che consentono di colmare per quanto possibile i vuoti normativi.

A questo proposito richiamo quanto già scritto sulla diffamazione via Facebook, ma che vale per tutti i nuovi media, informatici e telematici, di manifestazione del pensiero (forum, blog, newsletter, newsgroup, mailing list, social network): tre anni fa le Sezioni Unite della Suprema Corte (sent. n. 31022 del 17. 7.2015), indicando una interpretazione evolutiva e costituzionalmente orientata del termine "stampa", hanno ricompreso nel concetto le testate giornalistiche online, ma hanno anche aggiunto che «tale operazione ermeneutica non può riguardare in blocco tutti i nuovi media, informatici e telematici di manifestazione del pensiero [n.d.r., gli stessi da me sopra richiamati] ma deve rimanere circoscritto a quei casi che, per i profili strutturale e finalistico, sono riconducibili al concetto di stampa».

Delineando la figura di “prodotto editoriale” tale importante sentenza ha esteso il concetto di stampa all’informazione professionale che si esprime ora non solo tramite lo scritto (giornale cartaceo) ma anche tramite altro mezzo di diffusione come Internet (giornale telematico). Questo al fine anche di valutare la professionalità di chi, scrivendo, diffama.

La Sprema Corte ha precisato che “il giornale telematico, sia se riproduzione di quello cartaceo, sia se unica e autonoma fonte di informazione professionale, soggiace alla normativa sulla stampa, perché ontologicamente e funzionalmente è assimilabile alla pubblicazione cartacea. E’, infatti, un prodotto editoriale, con una propria testata identificativa, diffuso con regolarità in rete; ha la finalità di raccogliere, commentare e criticare notizie di attualità dirette al pubblico; ha un direttore responsabile, iscritto all’Albo dei giornalisti; è registrato presso il Tribunale del luogo in cui ha sede la redazione; ha un hosting provider, che funge da stampatore, e un editore registrato presso il ROC”. La conclusione cui addiviene la suprema Corte è che "Il giornale on line, al pari di quello cartaceo, non può essere oggetto di sequestro preventivo, eccettuati i casi tassativamente previsti dalla legge, tra i quali non è compreso il reato di diffamazione a mezzo stampa", estendendo quindi, in via estensiva o analogica, la normativa sulle guarentigie costituzionali (art. 21 Cost. c. 3) per la stampa ai giornali telematici.

Quanto al requisito della “destinazione alla pubblicazione” di cui alla normativa sulla stampa (l. 8 febbraio 1948, n. 47) viene precisato che la riproduzione può essere intesa come potenziale accessibilità di tutti al contenuto dello stampato: l’immissione dell'informazione giornalistica in Rete lascia presumere la diffusione della stessa, che diventa fruibile da parte di un numero indeterminato di utenti, e tanto basta per aversi la "pubblicazione".

Ricordiamoci dunque che Facebook e gli altri social network sono un «mezzo di pubblicità» capace di amplificare indefinitamente la diffamazione, e non ha le guarentigie del giornale telematico e del prodotto editoriale: sul fronte dell’utente diventa anzi più facile essere accusati di diffamazione aggravata ex art. 595 c. 3 cod. pen. poiché un suo scritto ha potenzialmente la capacità di raggiungere un numero indeterminato di persone; e sul fronte del titolare di un blog o di altro mezzo telematico diventa possibile subire un oscuramento o un sequestro preventivo. Facebook e gli altri social network raggruppano un numero considerevole di persone e sono diventati ormai la modalità normale di socializzare a distanza tra sconosciuti nella società dell’informazione multimediale: se da un lato questo valorizza il rapporto interpersonale (ma c’è anche chi dice che invece lo deprima) e lo scambio di conoscenza, dall’altro ci si espone tutti a commenti emotivi e indesiderati, che spesso degenerano in dialoghi solo emozionali che contengono già la carica esplosiva dell’insulto e della diffamazione.

Avv. Giovanni Bonomo - Diritto24


 

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[1] https://www.facebook.com/notes/giovanni-francesco-filippo-bonomo/la-libert%C3%A0-dinformazione-nellera-digitale-aula-magna-universit%C3%A0-iulm-28-maggio-2/10150923768563486

Fonte: Diritto 24 https://bit.ly/2NbDH8N

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