Avv. Giovanni Bonomo

Amicus Plato, magis amica Veritas.

Avv. Giovanni Bonomo

Amicus Plato, magis amica Veritas.

Il diritto all’oblio e diritto all’informazione. Ancora sul bilanciamento dei contrapposti interessi. I cinque criteri.

2018-11-03 09:47:57

Il conflitto tra il diritto alla privatezza della propria vita singolare e familiare e il diritto di libera espressione e informazione - vantato dalle testate giornalistiche che forniscono un servizio di rilevanza pubblica - si ripropone e anzi si accentua nell'odierna società dell'informazione multimediale..

In un mio articolo sul diritto all’oblio sottolineavo il fatto che gli archivi giornalistici digitali devono essere sempre aggiornati. Fin qui nulla da dire, siamo tutti d’accordo. Ma il problema si pone nei casi concreti con il solito conflitto tra il diritto alla privatezza della propria vita singolare e familiare e il diritto di libera espressione e informazione vantato dalle testate giornalistiche che forniscono un servizio di rilevanza pubblica.

La Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo garantisce entrambi i diritti, rispettivamente all’art. 8, per la privatezza, a l’’art. 10, per la libera informazione. E l’indirizzo recentemente intrapreso dalla CEDU Corte europea dei diritti dell’uomo, sembrerebbe fa prevalere, in linea di principio e al di là dei singoli casi concreti, il diritto di informare e di essere informati.

Questo perché gli archivi digitali sono una fonte preziosa per l’insegnamento e la ricerca storica, essendo immediatamente accessibili al pubblico tramite Internet.

In presenza di una notizia di cronaca la Corte, a fronte della contestazione sulla lesività del diritto di privatezza della stessa, valuta la situazione seguendo i seguenti cinque criteri:
- l’attualità della notizia;
- il contributo della notizia a favorire un dibattito di interesse generale;
- la notorietà dell’interessato nella notizia;
- il comportamento passato di tale individuo;
- la forma dell’esposizione e della divulgazione, considerando anche le modalità con cui sono state pubblicate le immagini di tale soggetto.

L’esame va condotto quindi nei casi concreti, ma la CEDU Corte europea dei diritti dell’uomo di Strasburgo ha sottolineato, in recenti sentenze con le quali vengono respinte le istanze di cancellazione o di rendere anonimi i propri dati personali negli archivi, che la compromissione del diritto di informazione tramite archivi digitali in favore del contrapposto diritto all’oblio debba essere giustificata da motivi particolarmente forti e convincenti.

In linea di principio nulla deve sparire dal Web, che è quel grande contenitore, patrimonio dell’umanità, di dati e informazioni che ci riguardano.

Avv. Giovanni Bonomo – Assistenza Legale Premium – Osservatorio Diritto 24