Avv. Giovanni Bonomo

Amicus Plato, magis amica Veritas.

Avv. Giovanni Bonomo

Amicus Plato, magis amica Veritas.

Con il "testamento digitale" possiamo disporre della nostra identità digitale dopo il nostro decesso.

2019-02-27 21:12:58

Possiamo veramente, con il nuovo codice della privacy, disporre dei nostri diritti personali e la nostra identità digitale dopo il decesso? Niente di nuovo sotto il sole.

Mi ero occupato dell'argomento lo scorso anno per indicare i surrogati di "testamento digitale", in mancanza di una compiuta disciplina legislativa, messi a disposizione dai quattro principali social network.

In questi giorni di plaude al riconoscimento legislativo, con l'art. 2-terdecies "Diritti riguardanti le persone decedute", introdotto dal D. Lgs. 10. 8.2018 n. 101 di recepimento del GDPR General Data Protection Regulation europeo, del testamento digitale; in verità la previsione è deludente per la logica patrimonialista sottesa, che apre molteplici possibilità di superare le ultime volontà digitali dell'interessato laddove vengano compromessi i diritti patrimoniali della successione legittima e testasmentaria.

Viene in sostanza ufficialmente legittimato ciò che si poteva fare anche prima, cioè la possibilità di redigere una sorta di testamento con cui il titolare di un profilo social o di un account in Rete può dettare le ultime volontà sulla gestione dei suoi dati personali in caso di morte.
La norma precisa che per poter esercitare i diritti sulla privacy è sufficiente essere "portatori di un interesse proprio", o essere stati incaricati dall'interessato deceduto oppure vantare ragioni familiari meritevoli di protezione.

Tuttavia l'esercizio di tali diritti (che sono: – l'accesso ai dati; – la rettifica dei dati; - la cancellazione dei dati; - la limitazione all'utilizzo dei dati; - la portabilità dei dati; - l'opposizione all'utilizzo dei dati) non è ammesso quando il de cujus – come si suole chiamare in linguaggio giuridico l'interessato deceduto – lo ha espressamente vietato con dichiarazione scritta comunicata al titolare del trattamento.

La norma prosegue con l'ovvia precisazione che il divieto può riguardare tutti o solo alcuni dei propri dati; che deve essere espressa in forma scritta; risultare in modo non equivoco; che deve essere "specifica, libera e informata"; che può essere modificata o revocato dall'interessato in ogni momento.

Ma ecco che, al quinto e ultimo comma, prevale la logica patrimonialista che può rendere nulle tali ultime volontà: il divieto dell'interessato non può infatti produrre effetti pregiudizievoli per l'esercizio da parte di terzi dei diritti patrimoniali che derivano dalla morte dell'interessato e del diritto di difendere in giudizio i loro interessi.

Eppure i beni personali digitali, come i nostri testi, i nostri contatti, le nostre foto, etc. sfuggono alla tradizionale logica successoria dei beni patrimoniali. Se ragioniamo in termini di valore, quali dei due beni contano di più, quelli personali o quelli patrimoniali?'

Ci si aspettava una legge più articolata che disciplinasse le modalità di backup dei nostri documenti, dei nostri scritti, delle nostre foto, delle credenziali di accesso a tutti i nostri siti di posta elettronica e di servizi, in modo che i beneficiari designati dal de cujus potranno aprire il "box virtuale" dei nostri dati personali e dare continuità ai nostri progetti e alle nostre missioni.

La previsione normativa di cui all'art. 2 terdecies D. Lgs. 101/2018 definisce – e per questo ha comunque una sua importanza - per la prima volta, i "servizi della società dell'informazione", che sono quei servizi prestasti a distanza, per via telematica e a richiesta individuale di un destinatario, che ben comprendono i trattamenti di dati conseguenti all'iscrizione a social network o a servizi di posta elettronica o di messaggistica.

Ma per quanto riguarda l'effettiva messa a tutela dei propri dati personali restano validi i sistemi, di cui parlo nel mio articolo, messi a disposizione dai principali social network, i quali – e con le modalità in esser descritte - consentono di conservare effettivamente e tramandare ai posteri la nostra eredità digitale.

Restiamo sempre in attesa di una compiuta regolamentazione, perché, come già dicevo, fare il proprio testamento digitale rientra tra le buone pratiche di utilizzo della Rete ed è una buona azione di social reputation che riguarda ogni aspetto del nostro modo di abitare il Web: proteggere i nostri dati personali anche quando non ci saremo più, prima ancora che disporre delle nostre sostanze nel testamento tradizionale, è un segno di rispetto per chi ci è (stato veramente) vicino, che non dovrà impazzire per avere accesso ad account o siti nel marasma di impedimenti burocratici.

Avv. Giovanni Bonomo - Diritto 24

Fonte: http://www.diritto24.ilsole24ore.com/art/avvocatoAffari/mercatiImpresa/2019-02-21/con-testamento-digitale-possiamo-disporre-nostra-identita-digitale-il-nostro-decesso-ma-legislatore-pone-limiti-151248.php

 

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