Antonia Alessandra Garzillo

Tagli pensioni

2019-12-31 14:49:02

norma, varata all’interno della riforma Dini, la 355/95, varata 24 anni fa dal governo dell’epoca e di cui annualmente una circolare dell’Inps descrive e regola l’attuazione.La circolare InpsLa pensione di reversibilità per i superstiti, anche quest’anno è stata oggetto di precisazione da parte

della circolare Inps n.147 dell’11/12 scorso, in cui si chiarisce che «la pensione ai superstiti a partire dal 1.9.1995 viene ridotta se il titolare possiede altri redditi, come indicato nella tabella seguente:

In altre parole, maggiore è il reddito, maggiore sarà la riduzione dell’importo della prestazione pensionistica riscossa dal superstite . A scanso di equivoci, è il caso di precisare che questa riduzione non si somma a quella degli anni passati ma è parametrata ogni anno all’ammontare “pieno” percepito cioè in assenza delle condizioni che fanno scattare la riduzione (il reddito). Anzi: in teoria questa riduzione, nel caso in cui la pensione della vedova o del vedovo scenda sotto l’aliquota indicata, potrebbe anche essere vanificata.

Le maggiorazioni pensionistiche
La riduzione della pensione di reversibilità non è parametrata solo al reddito dei superstiti, al contrario aumenta in caso di presenza di una serie di condizioni: passa dal 60% al 70% in presenza di un figlio, all’80% in presenza di due e così via, aggiungendo un ulteriore 15% «per ogni altro familiare, avente diritto, diverso dal coniuge, figli e nipoti». D’altro canto, a partire dall’1/1/2012, le pensioni per i superstiti si riducono «nei casi in cui - spiega l’Inps - il deceduto abbia contratto matrimonio ad un'età superiore a 70 anni; la differenza di età tra i coniugi sia superiore a 20 anni o il matrimonio sia stato contratto per un periodo di tempo inferiore ai dieci anni. La decurtazione della pensione ai superstiti non opera qualora vi siano figli minori, studenti o inabili».

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