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Per integrare il delitto di usura non è richiesta una condotta induttiva da parte dell’usuraio
Sentenza Corte di Cassazione 38551/2019
Pronunciandosi su un ricorso proposto avverso la sentenza con cui la Corte d’appello aveva confermato la condanna inflitta in primo grado per il reato di usura, la Corte di Cassazione (sentenza 18 settembre 2019, n. 38551) – nel disattendere la tesi difensiva secondo cui erroneamente la Corte di appello aveva respinto la censura riguardante l'assenza di una condotta induttiva ascrivibile all'imputato - ha infatti affermato che ai fini dell'integrazione del reato di usura, non occorre che l'iniziativa di instaurare la negoziazione sia stata presa dall'usuraio, e non rileva che la conclusiva pattuizione connotata da usura sia stata accettata dalla vittima senza subire pressioni, poiché la ratio dell'incriminazione s'incentra sul carattere oggettivamente usurario della pattuizione.
Articolo a cura della Redazione Wolters Kluwer