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Mutuo bancario: e se presentasse anomalie che lo rendono gratuito?
La rilevanza usuraria dell’anatocismo secondo la cassazione e la giurisprudenza di merito.
Per comprendere se un rapporto è usurario o meno è necessario porsi il seguente interrogativo: gli interessi anatocistici costituiscono costi del finanziamento rilevanti per la verifica dell’usura?
Il tribunale di Roma, Sez. XVII, con la Sent. 05-08-2019 si è pronunciato in merito rilevando che “la rata scaduta e non pagata va a costituire un unicum sul quale vanno calcolati gli interessi moratori, rispetto al quale non è più possibile distinguere e considerare separatamente la quota capitale e la quota interessi corrispettivi", non ritenendo dunque che gli interessi anatocistici debbano essere considerati ai fini della concreta determinazione del tasso usura.
Nella stessa posizione si è posta anche altra giurisprudenza di merito (V. Tribunale Asti del 6/08/2019).
Difformemente la Cassazione, con la sentenza 28-06-2019, n. 17449, ha affermato che è possibile lamentare che il tasso effettivamente applicato abbia superato il tasso soglia quando i singoli canoni, già comprensivi degli interessi corrispettivi, siano stati maggiorati ad ogni scadenza degli interessi moratori ( c.d. tesi dell’effettività: “usura effettiva e a posteriori”.)”
La Corte in sostanza ritiene possibile verificare l’incidenza, ai fini del superamento del tasso soglia, della capitalizzazione degli interessi moratori compresi nelle rate non pagate.
Parimenti l’art.644 c.p. stabilisce che per l'analisi dell'usura, nella determinazione del tasso effettivo si tiene conto delle “remunerazioni a qualsiasi titolo” quindi anche gli interessi anatocistici che costituiscono senz’altro “remunerazione” del credito originario, e perciò un costo per il mutuatario.
In conclusione, gli interessi anatocistici costituiscono costi del finanziamento rilevanti per l’usura e quindi dovranno rientrare nel calcolo del TE(A)G, a nulla rilevando che tale piano di ammortamento è ritenuto legittimo.
È quasi inutile rilevare che se un determinato tasso di interesse moratorio, anziché calcolarsi sul solo capitale, si calcola anche sugli interessi corrispettivi compresi nelle rate, lo stesso, anche se formalmente invariato, risulta di fatto superiore e può superare il tasso soglia.
È, pertanto, evidente che, rispetto alle rate scadute, correttamente Cass.17447/2019 ha ritenuto che gli interessi moratori dovranno essere sommati a quelli anatocistici.
La conseguenza di tale decisione è che chi non ha pagato alcune rate e si è visto addebitare dalla banca gli interessi moratori ha buone probabilità che il suo mutuo sia usurario e dunque gratuito.