Anomalie bancarie

Business & Finanza

Informativa sugli effetti della legge antiusura

2019-09-19 13:02:11

Lo sapevate che anche le banche incorrono nel reato di Usura?

Un fenomeno molto diffuso, ma poco conosciuto, riguarda la violazione da parte di molti istituti di credito della legge 108/96 meglio nota come legge antiusura.  

In questa norma è espressamente previsto che, al superamento del tasso soglia gli interessi pagati sono nulli. Questo vuol dire che il soggetto che ha pagato interessi superiori a detto tasso ha diritto alla loro restituzione relativamente ai periodi in cui è avvenuto tale superamento. Nel caso in cui tale superamento ha riguardato un mutuo ipotecario la sanzione a carico della Banca è la completa gratuità dei rapporti intercorsi oltre alla restituzione di quanto indebitamente prelevato. 

Per un fattore combinato dato dalla sentenza della Corte di Cassazione e della Corte Costituzionale di fatto il periodo di prescrizione si è enormemente dilatato in quanto la prescrizione decorre dal giorno della rimessa della provvista che spesso coincide con la chiusura del rapporto di conto corrente e quindi, come chiarito, il rapporto di continuità vale sin dal primo giorno di apertura del conto. In altri termini se un soggetto, impresa o privato, ha aperto un conto corrente in rosso nel 1997 e lo ha chiuso nel 2010 il periodo di riferimento per il quale è possibile richiedere la restituzione degli interessi, qualora si siano superati i tassi di soglia, va dal 1997 fino al 2010.

Ciò premesso emerge da alcuni studi, peraltro riportati anche nella trasmissioni televisive delle Iene e Striscia la Notizia, che il superamento del tasso soglia da parte delle Banche non è affatto sporadico ma molto ricorrente (si stima intorno al  60% dei rapporti di conto corrente). In ogni caso, aldilà delle statistiche, piuttosto incerte in quanto non verificabili, quello che appare certo è che la giurisprudenza che si è via via formata in questi anni  è piuttosto univoca nel riconoscere il diritto alla restituzione delle somme pagate dai correntisti. In tal senso alcune Banche tra cui Unicredit, BNL e Intesa preferiscono procedere a transazione sia per evitare giudizi, che li vedrebbero certamente soccombenti, sia per evitare che il problema diventi di dominio pubblico con gravi conseguenze per l’immagine della stessa Banca.  

In questo momento di profonda crisi economica molte aziende, pressate dal credit crunch e da richieste di rientri, scoprono che buona parte di quanto viene richiesto dalle Banche non è dovuto, anzi in alcuni casi i saldi debitori sono inferiori alle somme da rimborsare a cui queste aziende hanno diritto.  

Ovviamente non è detto che le condizioni sopra riportate, usura in particolare, ricorrano in tutte le situazioni o che qualora esistano automaticamente debbano essere reclamate presso le Banche per via dei rapporti collaterali che le Banche hanno con il cliente (fideiussioni, affidamenti in revisioni, ecc.) ma è bene  quanto meno avere a disposizione uno strumento di conoscenza che potrà essere fatto valere al momento opportuno. Infatti non bisogna sottovalutare che spesso le somme in questione possono essere ingenti anche per affidamenti non elevatissimi. 

Un esempio, fra i più eclatanti: cliente affidato per 20.000 euro di scoperto di conto corrente dal 2009; l’esame dell’affidamento, effettuato nel 2013, ha evidenziato che il cliente ha subito usura per totali 12.850 euro. In sostanza circa due terzi del saldo debitorio non erano dovuti!!! 

Il riconteggio appare poi opportuno anche per fermare le azioni esecutive delle banche, quando oramai i rapporti sono irrimediabilmente incrinati, infatti se in sede di opposizione al decreto ingiuntivo viene richiesto il riconteggio delle competenze addebitate oltre ad un considerevole allungamento dei tempi la somma oggetto di richiesta viene ridotta per la parte in cui si è constatato l’emergere di tale anomalia. In alcuni casi il giudice ha anche stabilito un risarcimento del danno a favore del correntista per cui di fatto le partite dare ed avere si sono compensate; senza il riconteggio e l’introduzione in giudizio dell’elemento usura quel cliente sarebbe stato esecutato per l’intero importo richiesto dalla banca. L’esperienza ci ha dimostrato che il quantum che la banca desume dall’estratto conto che viene riportato in automatico nell’atto di precetto potrebbe essere errato proprio in virtù dell’inserimento durante tutta la vita del rapporto bancario di interessi usurai e in alcuni casi anche di anatocismo. In altri casi il riconteggio ha indotto la Banca a fermare gli atti esecutivi e patteggiare in via bonaria somme decisamente più basse di quelle richieste nel decreto ingiuntivo.  


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