anna santoro

ATTENZIONE AI BONIFICI Talvolta, i trasferimenti di denaro non rispettano le leggi fiscali vigenti ; anche i bonifici bancari , sebbene documentali, possono comportare rischi . Per non commettere errori e incorrere in sanzioni : 1 Se decidete di trasferire denaro ad un amico, sarà bene firmare una scrittura privata o un atto notarile che determini la natura del trasferimento; 2 bonifici legati a pagamenti inesistenti. In questo caso, il rischio riguarda tanto chi emette il falso documento fiscale quanto chi ne corrisponde il pagamento; 3 operazioni verso conti correnti esteri o si ricevono soldi dall’Estero, Il rischio si verifica se l’operazione non ha una correlativa giustificazione all’interno della dichiarazione dei redditi del correntista che riceve il denaro; in caso di trasferimento di denaro di padre in figlio o tra coniugi, non si prevede il pagamento di un’aliquota fino ad un certa somma. Per le donazioni in favore di altri soggetti, indipendentemente dall’importo, è previsto il pagamento di un’aliquota pari all’8% della somma. Mi piace Commenta

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covid -19 e viaggi II parte A) Per i vettori aerei Ebbene , se il viaggiatore che non potrà partire per limiti imposti o a causa della cancellazione del volo avrà diritto al rimborso o ad emissione di un voucher, la discrezionalità è lasciata al vettore. Tale voucher sarà di pari ed uguale valore e dovrà esser richiesto entro 30 gg dalla partenza prevista e sarà utilizzabile entro un anno dall’emissione dello stesso. B) Per le strutture ricettive Ove mai queste abbiano sospeso o cessato l’attività, in tutto o in parte, a causa dell’emergenza epidemiologica da COVID-19 possono offrire all’acquirente un servizio sostitutivo di qualità equivalente, superiore o inferiore con restituzione della differenza di prezzo, oppure procedere al rimborso del prezzo o, altrimenti, possono emettere un voucher, da utilizzare entro un anno dalla sua emissione, di importo pari al rimborso spettante. Studio Legale Santoro C) Per pacchetti turistici Il recesso potrà esser azionato sia dal consumatore che dall’ organizzatore , in alternativa al rimborso previsto dall’articolo 41, commi 4 e 6, del codice di cui al decreto legislativo 23 maggio 2011, n. 79, può offrire al viaggiatore un pacchetto sostitutivo di qualità equivalente o superiore o inferiore con restituzione della differenza di prezzo oppure può procedere al rimborso o, altrimenti, può emettere, anche per il tramite dell’agenzia venditrice, un voucher, da utilizzare entro un anno dalla sua emissione, di importo pari al rimborso spettante. In deroga all’articolo 41, comma 6, del decreto legislativo 23 maggio 2011, n. 79, il rimborso è corrisposto e il voucher è emesso appena ricevuti i rimborsi o i voucher dai singoli fornitori di servizi e comunque non oltre sessanta giorni dalla data prevista di inizio del viaggio. D) Per la sospensione dei viaggi e delle iniziative di istruzione il diritto di recesso del viaggiatore potrà essere azionato prima dell’inizio del pacchetto di viaggio ed il rimborso può essere effettuato dall’organizzatore anche mediante l’emissione di un voucher di pari importo in favore del proprio contraente, da utilizzare entro un anno dall’emissione. In deroga all’articolo 41, comma 6, del decreto legislativo 23 maggio 2011, n. 79, l’organizzatore corrisponde il rimborso o emette il voucher appena ricevuti i rimborsi o i voucher dai singoli fornitori di servizi e comunque non oltre sessanta giorni dalla data prevista di inizio del viaggio. Diversamente è sempre corrisposto il rimborso con restituzione della somma versata, senza emissione di voucher, quando il viaggio o l’iniziativa di istruzione riguarda la scuola dell’infanzia o le classi terminali della scuola primaria e della scuola secondaria di primo e secondo grado. Avv Anna Santoro

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Il Covid -19 ha avuto un impatto decisivo su tanti aspetti della nostra vita ; alcuni più importanti come la salute ed altri diversi quali la libertà di muoversi e tra essa quella di assistere a spettacoli concerti o partire per un viaggiare. Ed è proprio alla limitazione ludica che va il pensiero di tanti ; infatti non ci si può non interrogare in merito alle sorti dei biglietti per gli spettacoli ,per i concerti, per i voli i pacchetti turistici già acquistati , ci si interroga sulle sorti dei rimborsi, delle caparre versate o sulla possibilità di azionare o meno diritto di recesso per cui la domanda continua è : cosa accadrà?, avrò un rimborso ? cosa fare? …le informazioni sono delle più varie. Ebbene, sul punto è intervenuta la Legge di conversione del D.L 18-2020 la quale con gli articoli 88 ha modificato l’art 88 del D.L ed introdotto l’art 88 bis ed ha ,cosi, delineato le linee di condotta da seguire per le ipotesi in cui a causa Covid-19 non si potrà dar seguito alla prestazione contrattuale. Ebbene, premesso che • Le disposizioni del D.L 18-2020 come convertito e modificato in Legge il 24-04-2020 trovano applicazione anche nei casi in cui il titolo di viaggio o il soggiorno o il pacchetto turistico siano stati acquistati o prenotati per il tramite di un’agenzia di viaggio o di un portale di prenotazione, anche in deroga alle condizioni pattuite; • Che L’emissione dei voucher previsti dal presente articolo assolve i correlativi obblighi di rimborso e non richiede alcuna forma di accettazione da parte del destinatario; • Che la previsione di cui all’art 11 del D.L 18/2020 convertito in legge indica come per il caso in cui vi siano rapporti contrattuali instaurati i cui effetti si avranno tra il 11/3/2020 ed il 30/9/2020 nell’intero territorio nazionale, anche per le prestazioni da rendere all’estero e per le prestazioni in favore di contraenti provenienti dall’estero, quando le prestazioni non siano rese a causa degli effetti derivanti dallo stato di emergenza epidemiologica da COVID19, la controprestazione già ricevuta può essere restituita mediante un voucher di pari importo valido per un anno dall’emissione…..pertanto ove mai avesse una prestazione prevista nell’intervallo di cui sopra sarà necessario, ove non sia possibile rendere la prestazione, attivare la proceduta di rimborso secondo le modalità indicate di seguito : Studio Legale Santoro 1) i rimborsi di titoli di acquisto di biglietti per spettacoli, musei e altri luoghi della cultura: il soggetto dovrà inoltrare istanza contenente richiesta di rimborso entro 30 gg dal 31-5-2020 relativo agli acquisti fatti per intrattenimenti da tenersi entro il periodo in cui sussiste la limitazione secondo disposizione nazionale e regionale. la richiesta di rimborso ovvero di voucher potrà avvenire attraverso gli stessi canali usati dall’organizzatore o agenzia per comunicare con voi, quindi se vi hanno scritto a mezzo e-mail voi potrete usare l’e-mail, si dovrà allegare il titolo di acquisto e l’organizzatore ,verificata la sopravvenuta impossibilità della prestazione, emetterà un voucher di pari valore da utilizzare entro un anno dalla sua emissione 2) Per i Viaggi ovvero titoli di viaggio-soggiorni e pacchetti turistici richiesta di rimborso entro 30 gg decorrenti dalla data di partenza , dalla data di annullamento del concorso e dalla data di cessazione dell’impedimento per cui è sottoposto a misure di quarantena . Ad oggi la data di partenza , in relazione a viaggi e concorsi deve essere ricompresa nei termini temporali per i quali cui sono in vigore le attuali restrizioni ; mentre per il caso di soggetti sottoposti a misure di quarantena questa viene a decorrere dalla data di cessazione della misura della quarantena. rimborso o voucher?

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