anna santoro
ATTENZIONE AI BONIFICI Talvolta, i trasferimenti di denaro non rispettano le leggi fiscali vigenti ; anche i bonifici bancari , sebbene documentali, possono comportare rischi . Per non commettere errori e incorrere in sanzioni : 1 Se decidete di trasferire denaro ad un amico, sarà bene firmare una scrittura privata o un atto notarile che determini la natura del trasferimento; 2 bonifici legati a pagamenti inesistenti. In questo caso, il rischio riguarda tanto chi emette il falso documento fiscale quanto chi ne corrisponde il pagamento; 3 operazioni verso conti correnti esteri o si ricevono soldi dall’Estero, Il rischio si verifica se l’operazione non ha una correlativa giustificazione all’interno della dichiarazione dei redditi del correntista che riceve il denaro; in caso di trasferimento di denaro di padre in figlio o tra coniugi, non si prevede il pagamento di un’aliquota fino ad un certa somma. Per le donazioni in favore di altri soggetti, indipendentemente dall’importo, è previsto il pagamento di un’aliquota pari all’8% della somma. Mi piace Commenta
anna santoro
covid -19 e viaggi II parte A) Per i vettori aerei Ebbene , se il viaggiatore che non potrà partire per limiti imposti o a causa della cancellazione del volo avrà diritto al rimborso o ad emissione di un voucher, la discrezionalità è lasciata al vettore. Tale voucher sarà di pari ed uguale valore e dovrà esser richiesto entro 30 gg dalla partenza prevista e sarà utilizzabile entro un anno dall’emissione dello stesso. B) Per le strutture ricettive Ove mai queste abbiano sospeso o cessato l’attività, in tutto o in parte, a causa dell’emergenza epidemiologica da COVID-19 possono offrire all’acquirente un servizio sostitutivo di qualità equivalente, superiore o inferiore con restituzione della differenza di prezzo, oppure procedere al rimborso del prezzo o, altrimenti, possono emettere un voucher, da utilizzare entro un anno dalla sua emissione, di importo pari al rimborso spettante. Studio Legale Santoro C) Per pacchetti turistici Il recesso potrà esser azionato sia dal consumatore che dall’ organizzatore , in alternativa al rimborso previsto dall’articolo 41, commi 4 e 6, del codice di cui al decreto legislativo 23 maggio 2011, n. 79, può offrire al viaggiatore un pacchetto sostitutivo di qualità equivalente o superiore o inferiore con restituzione della differenza di prezzo oppure può procedere al rimborso o, altrimenti, può emettere, anche per il tramite dell’agenzia venditrice, un voucher, da utilizzare entro un anno dalla sua emissione, di importo pari al rimborso spettante. In deroga all’articolo 41, comma 6, del decreto legislativo 23 maggio 2011, n. 79, il rimborso è corrisposto e il voucher è emesso appena ricevuti i rimborsi o i voucher dai singoli fornitori di servizi e comunque non oltre sessanta giorni dalla data prevista di inizio del viaggio. D) Per la sospensione dei viaggi e delle iniziative di istruzione il diritto di recesso del viaggiatore potrà essere azionato prima dell’inizio del pacchetto di viaggio ed il rimborso può essere effettuato dall’organizzatore anche mediante l’emissione di un voucher di pari importo in favore del proprio contraente, da utilizzare entro un anno dall’emissione. In deroga all’articolo 41, comma 6, del decreto legislativo 23 maggio 2011, n. 79, l’organizzatore corrisponde il rimborso o emette il voucher appena ricevuti i rimborsi o i voucher dai singoli fornitori di servizi e comunque non oltre sessanta giorni dalla data prevista di inizio del viaggio. Diversamente è sempre corrisposto il rimborso con restituzione della somma versata, senza emissione di voucher, quando il viaggio o l’iniziativa di istruzione riguarda la scuola dell’infanzia o le classi terminali della scuola primaria e della scuola secondaria di primo e secondo grado. Avv Anna Santoro
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