ALESSANDRO TREVISANI

SECURITY (BODYGARD)

D.M 06/10/2009 ADDETTO AI SERVIZI DI CONTROLLO

2021-04-11 12:52:07

☑ TI SPIEGO DETTAGLIATAMENTE COME OTTENERE IL DECRETO PER SVOLGERE LA MANSIONE DA ADDETTO AI SERVIZI DI CONTROLLO (EX BUTTAFUORI)

ADDETTI SERVIZI DI CONTROLLO ATTIVITÀ DI INTRATTENIMENTO E SPETTACOLO

Con Decreto 6 ottobre 2009, adottato ai sensi dall'art. 3, comma 9, della L 15.7.2009 n. 94, il Ministro dell'Interno ha stabilito che gli addetti ai servizi di controllo delle attività di intrattenimento e spettacolo siano iscritti in un elenco, revisionato con cadenza biennale, tenuto, anche in forma telematica, dal Prefetto competente per territorio, definendo le modalità per la selezione e la formazione del personale, gli ambiti applicativi, il relativo impiego ed i requisiti per poter accedere all'iscrizione stessa.
In caso di perdita di uno o più requisiti da parte dell'addetto al servizio, o qualora lo stesso ponga in essere comportamenti in contrasto con quanto previsto dal Decreto, il Prefetto provvede alla sua cancellazione dall'elenco con conseguente divieto di impiego nei servizi disciplinati dal decreto stesso.
Chi svolge già tale professione ha tempo fino al prossimo 30 giugno 2011 (a seguito di proroga decretata il 17 dicembre 2010) per "mettersi in regola" con le nuove disposizioni.
L'iscrizione del personale avviene si istanza dei gestori delle attività di intrattenimento e di pubblico spettacolo e i titolari degli istituti di vigilanza, qualora sia accertato il possesso dei requisiti previsti dalla normativa.
L'art. 3 comma 13 della L. 94/2009 prevede una sanzione amministrativa da 1.500 a 5.000 euro per chi svolge tali compiti in maniera difforme da quanto stabilito dalla legge e dal decreto attuativo, per chi impiega soggetti diversi da quelli iscritti nell'elenco oppure omette di dare al Prefetto la comunicazione di avvalersi del personale iscritto.
 N.B. ai sensi dell'art. 1, comma 4, lett. b), d.m. 6.10.2009, il possesso dei requisiti psico-fisici, ivi compresa l'assenza di uso di alcol e stupefacenti, deve essere accertato con visita medica preassuntiva dal medico competente o dal dipartimento di prevenzione della A.S.L.

Ambito di applicazione:

Ai sensi degli artt.1 e 4 del d.m. 6 ottobre 2009, le disposizioni si applicano alle attività di spettacolo in luogo aperto al pubblico (ad es. concerti musicali negli impianti sportivi, parchi di divertimento), nei locali di pubblico spettacolo e intrattenimento, indipendentemente dalla tipologia di attività svolta (ad es. discoteche, cinema, teatri), e nei locali che svolgono anche in maniera occasionale attività d'intrattenimento e spettacolo. Devono ritenersi, invece, essenzialmente esclusi dall'ambito di applicazione del provvedimento i pubblici esercizi in generale, dove non si svolge ordinariamente attività d'intrattenimento e/o di spettacolo.
Una letterale applicazione del citato art.4 alle attività teatrali e cinematografiche comporterebbe il coinvolgimento del personale di sala (c.d. "maschere"), con la conseguente sottoposizione ai controlli ed alle verifiche previste dal d.m. di un numero elevato di persone senza, peraltro, apprezzabili benefici per l'ordine e la sicurezza pubblica.
A tale riguardo va considerato che le funzioni attribuite al personale di controllo dall'art. 5 del d.m., nelle tre fattispecie considerate (controlli preliminari, accesso e deflusso del pubblico, controlli all'interno del locale), hanno riguardo, in particolare, alla presenza di sostanze illecite o oggetti proibiti nonché di qualsiasi altro materiale che possa essere pericoloso per la pubblica incolumità o la salute delle persone e, quindi, destinate ad una determinata "tipologia" di utenti, caratterizzata per fasce d'età e/o modelli comportamentali.
Pertanto, per le attività che presentano un minore impatto per l'ordine e la sicurezza pubblica, quali appunto quelle dei cinema e dei teatri, le prescrizioni del decreto in parola andranno a regolamentare esclusivamente il servizio di quella parte di personale addetto a svolgere il complesso di attività, unitariamente considerate, individuate dal citato articolo 5, a cui potranno essere attribuiti compiti di responsabilità di sala e coordinamento delle maschere.
Tale interpretazione risponde a criteri di ragionevolezza, anche perché evita di gravare i gestori di dette attività d'intrattenimento degli oneri della formazione per personale che non necessariamente verrà reimpiegato.
Analoghe considerazioni valgono per gli addetti ai servizi di controllo dei parchi di divertimento e degli spettacoli viaggianti, riservando le funzioni di cui all'articolo 5 del Decreto al personale con funzioni di coordinamento degli addetti ai servizi di accoglienza ed assistenza.
Ove nei locali destinati alle citate attività si svolgano anche attività d'intrattenimento e spettacolo diverse da quelle a cui tali locali sono destinati, ai sensi del Decreto del Ministro dell'Interno 19 agosto 1996 (cosiddetta Regola tecnica), tutto il personale addetto ai servizi di controllo dovrà essere iscritto nell'elenco previsto dall'art.1 del d.m. 6 ottobre 2009.
N.BLa proroga al 30 giugno 2011 consente a chi già svolge i servizi di assistenza di continuare ad espletare tale attività anche prima dell'iscrizione all'elenco prefettizio.I soggetti che intendano, invece, iniziare ex novo le attività in parola debbono da subito attenersi alle disposizioni del citato D.M..

Compiti degli addetti ai servizi di controllo delle attività di intrattenimento e spettacolo:

Il personale addetto al controllo, iscritto negli elenchi provinciali, può essere utilizzato nei luoghi aperti al pubblico ove si effettuino attività di intrattenimento e di pubblico spettacolo, nei pubblici esercizi e negli spazi parzialmente e temporaneamente utilizzati a fini privati, ma, comunque, inseriti in luoghi aperti al pubblico, per lo svolgimento delle seguenti attività:

  • controlli preliminari (con l'osservazione sommaria dei luoghi per verificare la presenza di sostanze illecite o oggetti proibiti e l'obbligo di immediata comunicazione alle forze di polizia; la verifica che non ci siano ostacoli alle vie di fuga);
  • controlli all'atto dell'accesso del pubblico (presidio degli ingressi e regolamentazione dei flussi di pubblico; controllo sommario visivo delle persone ed eventuale verifica di un valido titolo di accesso qualora previsto e del documento di riconoscimento);
  • controlli all'interno del locale (attività generica di osservazione per la verifica del rispetto delle disposizioni, prescrizioni o regole di comportamento stabilite da soggetti pubblici o privati).

L'addetto può concorrere alle procedure di primo intervento per interrompere risse o altro, a meno che ciò non comporti l'esercizio delle pubbliche funzioni, né l'uso della forza o di altri mezzi di coazione o l'esposizione a profili di rischio.

Requisiti per l'iscrizione all'elenco prefettizio:

Per poter essere iscritti nell'apposito elenco prefettizio, gli addetti ai servizi di controllo, devono essere in possesso dei seguenti requisiti:

  1.  età non inferiore a 18 anni
  2. idoneità psico-fisica per lo svolgimento dell'attività di controllo di cui all'art. 5, assenza di uso di alcol e stupefacenti, accertate con visita medica preassuntiva dal medico competente o dal dipartimento di prevenzione della A.S.L.
  3. non essere stati condannati, anche con sentenza non definitiva, per delitti non colposi
  4. non essere sottoposti né essere stati sottoposti a misure di prevenzione, ovvero destinatari di provvedimenti di cui all' art. 6 della legge 13 dicembre 1989, n. 401
  5. non essere aderenti o essere stati aderenti a movimenti, associazioni o gruppi organizzati di cui al decreto-legge 26 aprile 1993, n. 122 , convertito dalla legge 25 giugno 1993, n. 205
  6. diploma di scuola media inferiore
  7. superamento del corso di formazione di cui all' art. 3

 N.B. In aggiunta a quanto sopra, con modifica introdotta dal d.m. Interno 30.6.2011, l'art. 1 d.m. Interno 6.10.2009 prescrive il possesso dei requisiti di cui all'art. 11 del R.D. 18.6.1931 n. 773 (Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza).
Il possesso dei requisiti psico-fisici deve essere attestato da "certificazione medica delle autorità sanitarie pubbliche". 
Poiché alcune Regioni italiane hanno stabilito che l'onere di redigere dette certificazioni spetta ai medici di base o ai medici competenti ai sensi del D.Lg.vo 81/2008, in presenza di specifiche determinazioni regionali in tal senso (tenuto conto della specifica competenza delle Regioni in materia di sanità) ai fini dell'iscrizione all'elenco prefettizio si ritengono valide le attestazioni redatte dai citati medici.
Riguardo al superamento del corso di formazione previsto dall'art. 3 del d.m, in ragione di apposito accordo tra Ministero dell'Interno, Regioni e Province Autonome di Trento e Bolzano (Conferenza Stato-Regioni 29 aprile 2010), sono state regolamentate le modalità per l'organizzazione e l'erogazione dei corsi da parte dei predetti enti territoriali, al fine di renderli coerenti con le finalità ed i contenuti del decreto del Ministro ed uniformemente applicabili sul territorio nazionale.
Potranno essere iscritti all'elenco prefettizio i soggetti che dimostreranno di aver frequentato e superato un corso di formazione per addetti ai servizi di controllo - secondo le modalità fissate dal citato Accordo del 29 aprile 2010 - validato da una Regione anche diversa da quella della provincia nella quale si chiede l'iscrizione.
Per richiedere l'iscrizione è anche sufficiente che sia documentato l'inizio del corso di formazione o l'iniziativa volta alla frequenza dello stesso, ma al fine , poi, di conseguire l'iscrizione dovrà essere prodotta attestazione relativa all'effettivo completamento della frequenza e superamento del corso in questione.
Requisito per l'ammissione al predetto corso è il diploma di scuola media inferiore (in coerenza con quanto previsto dall'art.1 comma 4, lett. f), del d.m. 6.10.2009)
Per i cittadini stranieri , comunitari o extracomunitari (per i quali non è esclusa la possibilità di essere iscritti all'elenco prefettizio purché, evidentemente, in regola con la vigente legislazione in materia di permesso di soggiorno), è necessaria (e sufficiente) una dichiarazione di valore, rilasciata dalla competente Rappresentanza diplomatico-consolare, che attesti il livello di scolarizzazione.

Chi può fare la richiesta:

La richiesta di iscrizione nell'elenco della Prefettura può essere presentata dal gestore delle attività di intrattenimento o dal titolare di un istituto autorizzato ai sensi dell'art. 134 T.U.L.P.S. (che disciplina gli istituti di vigilanza e le agenzie di investigazione), con ciò riferendosi indifferentemente ad entrambe le fattispecie previste dalla legge (vigilanza o investigazione privata)
E' esclusa la possibilità che l'iscrizione venga richiesta da soggetti diversi (ad esempio, agenzie di lavoro) ovvero direttamente dagli aspiranti "addetti ai servizi di controllo".
L'autorizzazione di cui all'art. 134 T.U.L.P.S. può essere richiesta ex novo esclusivamente per lo svolgimento dei servizi del d.m. 6 ottobre 2009. In tale ultimo caso le relative istanze saranno valutate alla stregua delle altre richieste di licenza per lo svolgimento dell'attività di vigilanza o investigazione privata, ancorché limitate ad uno specifico servizio e/o ambito territoriale e, conseguentemente, le valutazioni preordinate al rilascio o al diniego del titolo saranno quelle tipiche del relativo procedimento autorizzatorio, con particolare riferimento ai requisiti di affidabilità dei soggetti interessati, le eventuali controindicazioni inerenti la sicurezza pubblica o l'ordine pubblico nonché al requisito della capacità tecnica pur se commisurato alla specificità della richiesta.
Gli istituti già autorizzati ai sensi dell'art.134 T.U.L.P.S. devono richiedere l'ampliamento dei servizi autorizzati, con le procedure individuate dal comma 5 dell'art.257ter del Regolamento d'Esecuzione del T.U.L.P.S.
Se i servizi in questione siano disimpegnati da personale dipendente da istituti di vigilanza privata, in analogia a quanto già previsto per i servizi di "beni", tali istituti possono avvalersi di soggetti privi della qualifica di Guardia Particolare Giurata che non potranno essere impiegati nelle attività di vigilanza e custodia dei beni.
L'attività regolamentata dal d.m. 6.10.2009 può essere svolta da personale, dipendente da istituti di vigilanza già autorizzati, in possesso della qualifica di Guardia Particolare Giurata, che dovrà, però, svolgere i servizi in questione senza portare armi né indossare l'uniforme approvata, ma dovrà utilizzare il tesserino di riconoscimento previsto dall'art.7 del d.m. 6.10.2009.
É ammessa l'iscrizione all'elenco degli addetti ai servizi di controllo di soggetti già iscritti all'elenco di cui al d.m. 8 agosto 2007 (servizi di stewarding negli impianti sportivi), purché in possesso dei requisiti specifici che non sono considerati equivalenti fra le due attività (la formazione professionale prevista dal d.m. 8 agosto 2007 e quella fissata dal d.m. 6 ottobre 2009 sono diverse sia per i programmi formativi che per i soggetti abilitati ad erogare la formazione).
Le richieste di iscrizione devono essere presentate in ogni provincia nella quale opera l'addetto ai servizi di controllo, il quale, una volta iscritto, può prestare la propria opera anche in più locali della stessa provincia. Il gestore dell'attività di intrattenimento ovvero il titolare di licenza ex art.134 T.U.L.P.S. é tenuto obbligatoriamente a comunicare la variazione dell'esercizio presso il quale vengono svolti i servizi indicati nel d.m. 6.10.2009.

Cosa fare:

L'istanza, redatta in bollo (€ 16,00) utilizzando il modulo appositamente predisposto, è inoltrata al Prefetto al territorialmente competente, dal gestore delle attività d'intrattenimento e spettacolo ovvero dal titolare di un istituto autorizzato ai sensi dell'art.134 TULPS.
Il soggetto richiedente deve produrre, in allegato all'istanza di iscrizione, la documentazione, anche in forma di dichiarazione sostitutiva ai sensi dell' art.46 del D.P.R. n.445/2000, tendente ad attestare il possesso dei requisiti richiesti dall'art. 1 del d.m., ad eccezione di quelli medico-sanitari e di quelli formativi che non possono costituire oggetto di autocertificazione;
 Alla domanda del gestore o del titolare di licenza dovrà essere allegata una dichiarazione compilata e firmata da ciascun dipendente (articoli 1 e 4 d.m. 6 ottobre 2009).
 Ad ogni domanda potranno essere allegate al massimo tre dichiarazioni.
 La data di iscrizione ed il numero di iscrizione nell'elenco verranno comunicate al richiedente, così come l'eventuale divieto di impiego o la cancellazione per sopravvenuta carenza dei requisiti.
Il Prefetto sottoporrà l'elenco per verificare il permanere dei requisiti degli iscritti.
A tal fine, i gestori delle attività di intrattenimento e di pubblico spettacolo e i titolari degli istituti di vigilanza, almeno un mese prima della revisione, dovranno depositare, presso il Prefetto, la documentazione comprovante l'attualità dei requisiti del proprio personale.

Documentazione richiesta:

  1. Copia di un documento di identità in corso di validità
  2. Certificato medico rilasciato dall'autorità sanitaria pubblica, in originale o in copia autentica, attestante il possesso dei requisiti psico-fisici
  3. Attestato di superamento del corso di formazione per addetto ai servizi di controllo delle attività di intrattenimento, in originale o copia autentica (la formazione professionale è specifica e non può essere considerata equivalente ad altre formazioni); per richiedere l'iscrizione, è sufficiente documentazione relativa alla frequenza del corso, mentre per conseguire l'iscrizione dovrà essere prodotto l'attestato di completata frequenza e supermento del corso stesso
  4. Copia autentica del diploma di scuola media inferiore

Avvertenza:

L'elenco prefettizio degli addetti ai servizi di controllo verrà revisionato ogni due anni, per cui si richiama l'attenzione sull'onere di presentare la documentazione comprovante l'attualità dei requisiti almeno un mese prima della scadenza biennale, calcolata a far tempo dalla data di iscrizione nell'elenco. Il mancato deposito di tale documentazione comporta la cancellazione dall'elenco provinciale ed il conseguente divieto di svolgimento dei compiti di addetto ai servizi di controllo.

Rinnovo:

Ai fini del rinnovo delle iscrizioni già eseguite, i gestori delle attività di intrattenimento e di spettacolo, nonché i titolari di istituti autorizzati ex art. 134 del T.U.L.P.S. allo svolgimento di servizi di sicurezza in questione, devono presentare all'ufficio territorialmente competente l'istanza in bollo (€ 16,00) di rinnovo delle iscrizioni degli operatori già dotati di autorizzazione prefettizia.
 La richiesta deve essere corredata dalla documentazione di seguito indicata:

  • copia dei documenti di riconoscimento in corso di validità (carta di identità, passaporto)
  • copia dei documenti attestanti la regolarità della permanenza sul territorio nazionale (permesso di soggiorno, carta di soggiorno, ovvero copia della ricevuta della richiesta di rinnovo del titolo di soggiorno se questo risulta scaduto e non è stato ancora rinnovato unitamente al titolo di cui è chiesto il rinnovo);
  • certificato medico rilasciato dal medico competente ai sensi dell'3 comma 12 e 21 del 81/08, o dal dipartimento di prevenzione A.S.L. (non saranno accettati i certificati privi dei requisiti indicati e i certificati anamnestici)
  • dichiarazione sostitutiva di autocertificazione (modello B), datata e sottoscritta dai singoli operatori di cui è chiesta iscrizione, attestante, ai sensi 46 445/2000 la sussistenza dei requisiti di cui all' 06/10/2009 con indicazione del numero di utenza di telefonia mobile.

N.B.: PRESENTARE DUE COPIE DELLA DOMANDA, DI CUI UNA SARÀ' RESTITUITA CON IL TIMBRO D'INGRESSO PER RICEVUTA

Riferimenti normativi:

  • art.3, commi 7-13 Legge 15/07/2009 n.94
  • Decreto Ministro dell'Interno 6 ottobre 2009
  • Decreto Ministro dell'Interno 17 dicembre 2010: " Proroga al 30 giugno 2011 dell'entrata in vigore del d.m. 6 ottobre 2010 "
  • Decreto Ministro dell'Interno 30 giugno 2011: " Modifiche al Decreto del Ministro dell'Interno 6 ottobre 2009 "
  • art.6, Legge 13 Dicembre 1989 n.401
  • Decreto legge 26 aprile 1993 n.122, coordinato con la legge di conversione 25 giugno 1993 n.205, recante " Misure urgenti in materia di discriminazione razziale, etnica e religiosa"
  • art.134 Testo Unico di Leggi di Pubblica Sicurezza; Decreto Ministro dell'Interno 1/12/2010, recante la disciplina delle caratteristiche minime del progetto organizzativo e dei requisiti minimi di qualità degli istituti e dei servizi di cui agli artt. 256bis e 257bis Reg. Esec. T.U.L .P.S. e dei requisiti professionali e di capacità tecnica per la direzione e lo svolgimento di incarichi organizzativi negli Istituti stessi
  • Delibera Giunta Regione Emilia Romagna n. 1.112 del 26/7/2010
by Alessandro Trevisani
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