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Dlg.s 81/08 Art. 36/37 – Informazione & Formazione dei lavoratori

2020-04-30 09:46:18

Mancata informazione Lavoratore rischi generali e specifici Sanzioni per il datore di lavoro e il dirigente 36, commi 1 e 2, 37, commi 1, 7, 9 e 10, 43, comma 1, lettere d) ed e-bis), 46, comma 2; d) con l’arresto da due a quattro mesi o con l’ammenda da 1.500 a 6.000 euro

Art. 36 d.lgs.81/2008 Informazione ai lavoratori 

  1. Il datore di lavoro provvede affinche' ciascun lavoratore riceva una adeguata informazione: 
  2. a) sui rischi per la salute e sicurezza sul lavoro connessi all’attività della impresa in generale; 
  3. b) sulle procedure che riguardano il primo soccorso, la lotta antincendio, l'evacuazione dei luoghi di lavoro; 
  4. c) sui nominativi dei lavoratori incaricati di applicare le misure di cui agli articoli 45 e 46; 
  5. d) sui nominativi del responsabile e degli addetti del servizio di prevenzione e protezione, e del medico competente. 
  6. 2. Il datore di lavoro provvede altresi' affinche' ciascun lavoratore riceva una adeguata informazione:
  7. a) sui rischi specifici cui e' esposto in relazione all'attivita' svolta, le normative di sicurezza e le disposizioni aziendali in materia; 
  8. b) sui pericoli connessi all'uso delle sostanze e dei preparati pericolosi sulla base delle schede dei dati di sicurezza previste dalla normativa vigente e dalle norme di buona tecnica; c) sulle misure e le attivita' di protezione e prevenzione adottate. 
  9. 3. Il datore di lavoro fornisce le informazioni di cui al comma 1, lettera a), e al comma 2, lettere a), b) e c), anche ai lavoratori di cui all'articolo 3, comma 9. 4. Il contenuto della informazione deve essere facilmente comprensibile per i lavoratori e deve consentire loro di acquisire le relative conoscenze. Ove la informazione riguardi lavoratori immigrati, essa avviene previa verifica della comprensione della lingua utilizzata nel percorso informativo.

Art. 37 d.lgs.81/2008 Formazione dei lavoratori

  1. Il datore di lavoro assicura che ciascun lavoratore riceva una formazione sufficiente ed adeguata in materia di salute e sicurezza, anche rispetto alle conoscenze linguistiche, con particolare riferimento a:
  1. concetti di rischio, danno, prevenzione, protezione, organizzazione della prevenzione aziendale, diritti e doveri dei vari soggetti aziendali, organi di vigilanza, controllo, assistenza
  2. rischi riferiti alle mansioni e ai possibili danni e alle conseguenti misure e procedure di prevenzione e protezione caratteristici del settore o comparto di appartenenza dell’azienda.
  1. La durata, i contenuti minimi e le modalità della formazione di cui al comma 1 sono definiti mediante Accordo in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano adottato, previa consultazione delle parti sociali, entro il termine di dodici mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo.
  1. Il datore di lavoro assicura, altresì, che ciascun lavoratore riceva una formazione sufficiente ed adeguata in merito ai rischi specifici di cui ai titoli del presente decreto successivi al I. Ferme restando le disposizioni già in vigore in materia, la formazione di cui al periodo che precede è definita mediante l’Accordo di cui al comma 2.
  1. La formazione e, ove previsto, l’addestramento specifico devono avvenire in occasione:
    1. della costituzione del rapporto di lavoro o dell’inizio dell’utilizzazione qualora si tratti di somministrazione di lavoro
    2. del trasferimento o cambiamento di mansioni
    3. della introduzione di nuove attrezzature di lavoro o di nuove tecnologie, di nuove sostanze e miscele pericolose.

7-bis. La formazione di cui al comma 7 può essere effettuata anche presso gli organismi paritetici di cui all’articolo 51 o le scuole edili, ove esistenti, o presso le associazioni sindacali dei datori di lavoro o dei lavoratori.

Macata formazione Lavoratore rischi generali e specifici 

Sanzioni per il datore di lavoro e il dirigente

  • Art. 37, co. 1, 7, 9 e 10: arresto da due a quattro mesi o ammenda da 1.315,20 a 5.699,20 euro [Art. 55, co. 5, lett. c)].

Cassazione Penale, Sez. 4, 11 marzo 2016, n. 10188 - Mancata formazione e informazione dei lavoratori sull'utilizzo delle attrezzature di lavoro e mancata manutenzione dei mezzi. Responsabilità del datore di lavoro per infortunio

1. Con sentenza n.1095/14 del 09/12/2014, la Corte di Appello di Caltanissetta confermava la sentenza emessa dal Tribunale di Caltanissetta, in composizione monocratica, in data 20/03/2013, con la quale F.S. veniva assolto - perchè il fatto non sussiste- dal reato di cui all'art.36, comma 1, D.lgs. 81/08 sub B) e condannato alla pena di mesi 5 di reclusione in relazione ai reati di cui:
A) all'art. 590, commi 1, 2 e 3 c.p., in relazione agli artt.36, comma 2, 37, comma 1, 71, comma 4, lett. a) nr. 1 e 2, D.lgs. 81/2008 perché, in qualità di titolare della omonima ditta individuale, per colpa consistita in imprudenza, negligenza, imperizia, nonché nell'inosservanza delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro ed in particolare:
1. non effettuando la dovuta formazione ed informazione nei confronti dei lavoratori sull'utilizzo delle attrezzature di lavoro come stabilito dagli arti. 36, 37 e 73 D.lgs. 81/2008;

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